Anche l’Irpef locale entra nel test del prelievo sugli utili al 2017

La diversa stratificazione degli utili in base all’annualità di formazione va indicata anche nel «Prospetto del capitale e delle riserve» del quadro RS del modello Redditi delle società di capitali. Gli utili percepiti sono imponibili, nella stessa misura, ai fini Irpef e alle addizionali regionali e comunali, così come l’imposizione sostitutiva del 26% esclude l’applicazione sia dell’Irpef che delle addizionali.

La variabile locale

Con le vecchie regole, la residenza del percettore può quindi determinare una variazione anche significativa della tassazione complessiva; e per verificare quale sia la fiscalità locale applicabile occorre considerare la residenza al 1° gennaio dell’anno di riferimento: il Comune nella cui anagrafe è iscritto il contribuente e quindi la Regione di appartenenza.

Le differenze tra Regioni non sono marginali: se la regola generale stabilisce per tutto il territorio nazionale l’aliquota dell’1,23%, sono numerose le Regioni che hanno deliberato maggiorazioni dell’addizionale. Quelle che applicano l’aliquota più elevata sono Campania, Lazio e Piemonte, che tassano al 3,33% i redditi superiori a 50mila euro.

Le differenti addizionali comunali

Significativo anche il divario delle addizionali comunali applicate nel 2021 (il 2022 in alcuni casi non è ancora disponibile) nelle principali città: l’aliquota unica dello 0,8% (con soglie di esenzioni variabili) è quella più diffusa (Milano, Bologna, Bari, Genova, Napoli e Palermo), mentre la fiscalità locale è più generosa a Firenze che applica l’aliquota ridotta dello 0,2%, e più penalizzante a Roma (0,9%) e soprattutto a Torino che ha deliberato per il 2022 l’aliquota dell’1,2% oltre i 50mila euro di reddito (ricordiamo che il 31 luglio è scaduto il termine per adeguare gli scaglioni dell’addizionale comunale Irpef ai nuovi scaglioni nazionali, in vigore dal 1° gennaio).

Le valutazioni

Se le addizionali regionali e locali, anche quando elevate, non mutano la convenienza a distribuire gli utili formati fino al 2016, il discorso cambia per la distribuzione di utili targati 2017 che concorrono alla base imponibile Irpef e delle addizionali per il 58,14 per cento.

Fonte: Il Sole 24 Ore