Attività, codici ed esclusioni: le insidie dei modelli Isa 2022

In primo luogo, anche se la motivazione dell’esclusione nasce per ragioni di tipo pandemico, va ribadito il fatto che l’esonero (codice 15) vale in ogni caso di riduzione dei ricavi di almeno 33%, 2021 su 2019, senza la necessità di dover indagare il motivo della riduzione dei compensi (se di origine pandemica o meno).

Nel corso di Telefisco 2022, inoltre, l’Agenzia ha precisato che il confronto tra le due annualità va effettuato senza tener conto degli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità del contribuente (righi F03/H05).

In presenza di più casistiche di esclusione il contribuente rimane libero nella scelta di quali casistica optare (Telefisco 2022).

In generale, in tutti i casi esclusione dovuti alla pandemia (codici 15-16-17), il contribuente non è interessato, in sede di accertamento, dal meccanismo basato sugli indicatori, anche se gli viene imposto di compilare il modello Isa e di allegarlo alla propria dichiarazione dei redditi. Tuttavia, costui non potrà mai, per il 2021, avvalersi di un eventuale esito del software Isa tale da potergli astrattamente consentire i favorevoli effetti del regime premiale, in quanto l’esclusione opera sia per le conseguenze negative (inserimento nelle liste per i controlli fiscali) sia per quelle positive (regime premiale). Inoltre secondo quanto chiarito a Telefisco 2022 gli esonerati dagli Isa per Covid-19 non possono mai dichiarare ulteriori componenti positivi (“adeguamento”) in dichiarazione dei redditi, nemmeno su base volontaria.

Va infine ricordato, che dal frontespizio delle dichiarazioni (tranne che in quella Iva 2022) è scomparsa la casella «esonero dall’apposizione del visto di conformità». Il che non significa che la normativa sia cambiata, ma solo che le Entrate recepiranno il dato in altro modo.

Fonte: Il Sole 24 Ore