Cognome paterno ai figli? La Consulta solleva dubbi di legittimità costituzionale

Anche sul cognome da attribuire ai figli, ancora una volta la Consulta è costretta a superare l’inerzia del legislatore. Rimasto lettera morta l’invito del giudice delle leggi, rivolto 5 anni fa, al legislatore di riformare in maniera organica “secondo criteri finalmente consoni al principio di parità” la questione del cognome da attribuire ai figli, la Corte Costituzionale supera l’immobilismo parlamentare, sollevando davanti a sè stessa i dubbi di legittimità dell’articolo 262 del Codice civile che stabilisce come regola l’assegnazione ai figli del solo cognome paterno. Una scelta che non viene adottata spesso ma quando accade, in genere, preclude a pronunce di incostituzionalità.

Il precedente della Consulta del 2016

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A dare il là alla decisione, anticipata da un comunicato stampa, è stata la questione sollevata dal Tribunale di Bolzano che ha chiesto alla Consulta di pronunciarsi sull’articolo 262, primo comma, del codice civile, che disciplina il cognome del figlio nato fuori dal matrimonio, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno. Per aprire la strada a questa possibilità il giudice remittente richiama proprio la precedente sentenza della Consulta (la 286 del 2016), con la quale la Corte aveva affermato la possibilità, per i figli nati nel matrimonio, di prendere anche il cognome della madre, in aggiunta a quello del padre, se tra i coniugi c’è accordo. Un verdetto che era arrivato a quasi 40 anni di distanza dalla presentazione della prima proposta di legge in materia e dopo una condanna all’Italia da parte della Corte di Strasburgo.

L’ordinanza che va oltre i dubbi del Tribunale di Bolzano

Oggi la Consulta, prima di rispondere al Tribunale di Bolzano, considera pregiudiziale sollevare un interrogativo più generale autointerrogandosi sulla costituzionalità della regola, prevista dal Codice civile, di assegnare al figlio solo il cognome del padre, sempre e non solo nel caso di figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti. La scelta è maturata nella camera di consiglio in cui la Corte costituzionale, nell’esaminare la questione sollevata dal tribunale remittente, ha ritenuto di affrontare il problema alla radice, riguardo. Una scelta che deve risultare non troppo sorprendente, considerando che il relatore dell’ordinanza, che verrà depositata nelle prossime settimane, é Giuliano Amato, lo stesso giudice che ha firmato la sentenza del 2016 con la quale è stata data la prima spallata all’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, dichiarandola incostituzionale «in presenza di una diversa volontà dei genitori».

Fonte: Il Sole 24 Ore