Comprare profumo e ciondolo alla moglie per il compleanno? È un diritto del detenuto

Il giudice di sorveglianza non può bollare come inammissibile, senza un contraddittorio, il reclamo del detenuto contro il no dell’amministrazione penitenziaria alla sua richiesta di acquistare un ciondolo e un profumo da regalare alla moglie per il suo compleanno. La Cassazione (sentenza 1440) accoglie il ricorso del giovane detenuto, classe ’95, e ricorda l’importanza primaria dei rapporti familiari per chi è privato della libertà.

L’amministrazione incoraggi i legami familiari

Il legame familiare per chi si trova in una condizione che rischia di minarlo è un supporto psicologico, materiale ed è funzionale alla sua rieducazione e al suo reinserimento sociale. Per questo è compito dell’amministrazione favorirli. Cosa che non era esattamente avvenuto nel caso esaminato. Dopo il no dell’amministrazione penitenziaria era arrivata l’inammissibilità del magistrato di sorveglianza contro il ricorso. Un provvedimento rispetto al quale il Tribunale dichiarava la sua incompetenza negando che si trattasse di un diritto soggettivo. L’unica via è stata quella della Cassazione. Con successo la difesa del ricorrente contesta le decisioni adottate. La Suprema corte è costretta a ricordare che il primato della persona umana e dei suoi diritti non può essere compresso in regime di detenzione né condizionato dalle scelte discrezionali dell’autorità penitenziaria.

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L’importanza di un regalo

E non può accadere, come è avvenuto nel caso esaminato, che situazioni di diritto soggettivo restino prive di giurisdizione. Chiarito che la richiesta del ricorrente rientra tra i diritti soggettivi, e non poteva essere respinta senza un contraddittorio e senza una motivazione né di sicurezza né di ordine pubblico che impedisse di esaudire il desiderio del giovane, i giudici di legittimità danno un peso anche al significato che il regalo può avere. Anche l’acquisto di un oggetto – sottolinea la Cassazione – o di regali destinati alla famiglia si può rivolgere un pensiero ai suoi componenti «e così attestare il persistere di un sentimento di affettività anche in regime di restrizione». L’ordinanza è dunque annullata con rinvio al magistrato di sorveglianza per un nuovo giudizio che tenga conto dei principi affermati.

Fonte: Il Sole 24 Ore