Contratto, sugli arretrati fino al 2021 tasse, calcoli e contabilità separata

Il via libera finale atteso a giorni per il contratto nazionale 2019/21 fa scattare le procedure per la corretta contabilizzazione degli arretrati. La lettura sistematica delle norme mette infatti la lente sulla codifica del piano dei conti, le fonti di finanziamento, i metodi di tassazione, i vincoli di finanza pubblica e la rilevazione in contabilità degli aspetti economico-patrimoniali.

Il nodo degli arretrati

Uno degli aspetti più delicati è rappresentato dalle modalità di iscrizione in bilancio degli arretrati contrattuali riferiti alle mensilità che vanno dal 1° gennaio 2019 a tutto novembre 2022. Sulla scorta di quanto indicato dal glossario, sembrerebbe che il piano dei conti «U.1.01.01.01.001 Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato» (oppure «U.1.01.01.01.005» per il personale a tempo determinato) debba essere utilizzato solo per le mensilità di competenza degli anni dal 2019 al 2021, mentre gli stipendi arretrati relativi al periodo gennaio-novembre 2022 dovrebbero essere imputati al piano dei conti ordinario delle retribuzioni.
Questa interpretazione sarebbe peraltro in linea con la fonte di finanziamento della spesa: solo gli arretrati relativi ad annualità precedenti risultano infatti accantonati nel risultato di amministrazione 2021 che, salvo i limiti per gli enti in disavanzo, dovrebbe essere applicato all’annualità 2022 del bilancio di previsione.
Le retribuzioni arretrate per prestazioni di lavoro dipendente, riferibili ad anni precedenti, percepite per effetto di contratti collettivi sono poi soggette a tassazione separata, se corrisposte in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata prestata l’attività lavorativa (agenzia delle Entrate, risposta n° 243 del 13 aprile 2021). Scontano, pertanto, la tassazione separata le somme riferite agli arretrati delle mensilità da gennaio 2019 a dicembre 2021.

L’impatto sulla finanza pubblica

In tema di vincoli di finanza pubblica, l’articolo 3, quarto comma, del Dl 36/2022 ha previsto che, a decorrere dall’anno 2022, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita ad arretrati di competenza delle annualità antecedenti al 2022, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia fissati dal Dm assunzioni. Questa norma consentirebbe, dunque, di “sterilizzare” la spesa per arretrati riferita al periodo 2019-2021. Ai fini del rispetto del comma 557 della legge 296/06, invece, l’obbligo di operare un confronto omogeneo fra gli aggregati della spesa di personale impone di escludere sempre gli arretrati contrattuali, a prescindere dal periodo di competenza.Infine, per ciò che concerne gli aspetti economico-patrimoniali, il punto 4.17 del Principio contabile 4/3 al Dlgs 118/2011 chiarisce che i rinnovi contrattuali devono essere inclusi tra gli oneri straordinari alla voce «Altri oneri straordinari», mentre l’Irap deve essere rilevata nella voce «Imposte». Peraltro, il relativo costo è sterilizzato, ove presente, dall’utilizzo del fondo iscritto a stato patrimoniale.

Fonte: Il Sole 24 Ore