Divorzi, assegno all’ex con prove forti. Non basta aver lasciato il lavoro per la famiglia

Attenzione a rinunciare al lavoro fuori casa e a un reddito proprio per occuparsi della famiglia. Se poi la relazione con il coniuge va in crisi e il matrimonio finisce non è scontato che dall’ex venga un aiuto economico. Né è automatico ottenerlo rivolgendosi al giudice, anche se il divario di reddito e patrimonio tra marito e moglie è evidente. Anzi: per avere l’assegno di divorzio, il contributo che l’ex più povero ha dato alla conduzione della vita familiare va dimostrato.
È uno degli effetti del nuovo corso in tema di assegno divorzile, partito nel 2017, quando la Prima sezione della Cassazione, con la sentenza 11504, ha superato il criterio della conservazione del tenore di vita avuto durante il matrimonio, che fino a quel momento era stato utilizzato per regolare le questioni economiche alla fine della relazione. La Suprema corte 4 anni fa ha invece affermato che l’aiuto va riconosciuto solo all’ex coniuge che non è economicamente indipendente o non è effettivamente in grado di esserlo.

I nuovi criteri

Un netto cambio di orientamento, dunque, in parte temperato l’anno dopo sempre dalla Cassazione, questa volta a Sezioni unite. La sentenza 18287 del 2018 ha infatti spiegato che la valutazione sull’inadeguatezza dei mezzi economici dell’ex che chiede l’assegno di divorzio e sulla sua incapacità di procurarseli non va fatta tout court, perché l’assegno ha sì una funzione assistenziale, ma anche “compensativa e perequativa”.
Per decidere se attribuire o no l’aiuto economico occorre quindi mettere a confronto i redditi e i patrimoni degli ex coniugi e soprattutto tenere conto del contributo che chi lo richiede ha fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale, in relazione alla durata del matrimonio e all’età.
Si riconosce così il ruolo di tutti quegli ex coniugi (spesso le mogli) che hanno rinunciato a una vita professionale per occuparsi a tempo pieno della famiglia e consentire ai partner (spesso i mariti) di fare carriera.

Il «dopo» Cassazione a Sezioni unite

Dopo questa sentenza, la giurisprudenza ha via via applicato e declinato nei casi concreti i principi enunciati dalle Sezioni unite. Così, ad esempio, nella sentenza 27223 del 7 ottobre scorso la Cassazione ha respinto il ricorso dell’ex marito e confermato l’assegno di divorzio all’ex moglie che, durante il periodo del matrimonio, si era dedicata alla famiglia e alla figlia, abbandonando il suo lavoro di giornalista in modo da permettere al marito, diplomatico, di fare carriera spostandosi all’estero senza problemi.
Analogamente, con l’ordinanza 14044 del 21 maggio scorso, la Corte di cassazione ha confermato l’assegno divorzile all’ex moglie rimasta fuori dal mondo del lavoro durante il matrimonio, durato più di 10 anni, per la scelta, condivisa con l’ex marito, di dedicarsi alla casa; ma i giudici hanno anche rilevato che in questo caso l’ex moglie, giovane e in possesso di un diploma di estetista, non è esonerata dal cercare una occupazione che la renda economicamente autonoma.

La prova del «contributo»

Peraltro, il contributo alla vita comune del coniuge che “sta a casa” va dimostrato e l’onere della prova grava proprio sull’ex che chiede l’assegno. La Cassazione lo ha ricordato con la sentenza 27276 del 7 ottobre scorso: «I criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l’assegno divorzile – scrivono i giudici – sono costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l’assegno, durante la vita matrimoniale, della cui prova è onerato il richiedente».
Aspetti che, secondo la Cassazione, in questo caso non sono stati tenuti in debito conto dalla Corte d’appello, che «ha presunto un sacrificio sul piano lavorativo» dell’ex moglie, tra l’altro «in relazione a un periodo successivo alla separazione coniugale», mentre la valutazione del contributo dato alla vita familiare e al patrimonio comune deve essere circoscritta al periodo del matrimonio.
Per queste ragioni, la Suprema corte ha bocciato la pronuncia d’appello che aveva riconosciuto l’assegno di divorzio all’ex moglie e l’ha rinviata alla stessa corte di secondo grado che dovrà decidere (in diversa composizione) utilizzando i criteri corretti.

La ripartizione dei ruoli endofamiliari

Stesso esito – Cassazione con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione – per l’ordinanza 27561 dell’11 ottobre scorso. In questo caso i giudici di secondo grado avevano concesso l’assegno di divorzio all’ex moglie senza valutare – si legge nell’ordinanza – se la sua non indipendenza economica fosse «saldamente ancorata alle caratteristiche e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari».
La Cassazione ribadisce infatti che i giudici di merito, nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che chiede l’assegno, devono tenere conto «della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di aver dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge» durante il matrimonio, mentre non rilevano – da soli – lo squilibrio economico tra gli ex e l’alto reddito dell’altro.
Così, proprio con l’obiettivo di dimostrare il contributo alla vita comune, nel nuovo giudizio (di rinvio) di fronte alla Corte d’appello le parti sono rimesse «nei poteri di allegazione e prova».

Fonte: Il Sole 24 Ore