Ex conviventi, le spese eccessive vanno restituite

Gli esborsi durante la relazione

Ma la fine della relazione porta talvolta gli ex a riesaminare anche le spese sostenute dall’uno o dall’altro. Non tutte infatti si possono considerare obbligazioni naturali, vale a dire somme pagate in esecuzione del contratto sociale di assistenza nel quale si è soliti ricomprendere il vivere more uxorio.

La Cassazione ha stabilito le regole da osservare per “fare i conti economici” al termine di una convivenza di fatto. La prima è quella della irripetibilità delle spese poste in essere in favore del convivente ma solo se il loro importo risulti adeguato alle circostanze e proporzionato all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali di chi ha speso la somma.

In altre parole, se la spesa affrontata supera in termini di proporzionalità e di condizioni sociali le possibilità dell’ex partner che l’ha sostenuta, lo stesso potrà chiederne la restituzione esercitando l’azione civile che contrasta l’indebito arricchimento. Quest’ultimo ricorre se una parte si arricchisce a danno di un’altra senza una giusta causa, cioè senza che tra le parti sia presente un contratto o che si tratti di liberalità o dell’adempimento di una obbligazione naturale e se l’attribuzione di denaro o di utilità abbia superato il limite della proporzionalità e della adeguatezza alle condizioni sociali e patrimoniali della famiglia di fatto.

In buona sostanza, il nostro ordinamento lascia al giudice del caso concreto l’obbligo di verificare, all’atto dell’esame di una richiesta di restituzione per indebito arricchimento esercitata da un partner contro l’ex, se le somme o le utilità attribuite all’altro nel corso della convivenza siano da considerare irripetibili, perché spese in forza del principio di solidarietà e quindi in adempimento del dovere morale e sociale dell’obbligazione naturale, o se diversamente siano da considerarsi ripetibili, in quanto esorbitanti i limiti della proporzionalità al patrimonio e alle condizioni sociali di chi le ha poste in essere.

Le indicazioni dei giudici

1. La costruzione della casa
Il convivente che ha versato somme usate per costruire una casa su un terreno di proprietà solo del partner, ha diritto, se finisce la convivenza, di «recuperare il danaro che ha versato» e di «essere indennizzato per le energie lavorative impiegate volontariamente» per le finalità della convivenza in applicazione e nei limiti del principio dell’indebito arricchimento, ovvero al di sopra della soglia di proporzionalità e adeguatezza rispetto al livello di vita del conferente. Infatti «i contributi in lavoro o in natura volontariamente prestati dal partner di una relazione personale per la realizzazione della casa, comunque non sono prestati a vantaggio esclusivo dell’altro partner, pertanto non sono sottratti all’operatività del principio della ripetizione dell’indebito».
Cassazione, ordinanza 14732 del 7 giugno 2019

Fonte: Il Sole 24 Ore