La mascherina imposta dal Covid non salva il rapinatore dall’aggravante

Indossare una mascherina non evita al rapinatore l’aggravante del travisamento del volto. Neppure in epoca Covid, quando la mascherina è obbligatoria. Questa la conclusione cui arriva la Cassazione con la sentenza n. 1712 della Seconda sezione penale. È andata male quindi al rapinatore che si è visto infliggere una pena più severa per avere compiuto il reato di rapina con una mascherina a coprire il volto. Davanti alla Corte, la difesa aveva provato a fare valere il fatto che ormai la mascherina è imposta dalla necessità di rispettare i vincoli imposti dalla legislazione di emergenza sanitaria. Si tratterebbe, aveva sostenuto l’avvocato difensore, di un comportamento imposto dalla legge e che non doveva avere pertanto conseguenze sulla determinazione della sanzione.

La difficoltà di identificare l’autore del reato

Per la Cassazione, tuttavia, la copertura del volto deve essere messa più in collegamento con la commissione del delitto e comunque con la volontà di rendere difficile l’identificazione dell’autore della rapina. Pertanto, «la presenza di un evidente nesso di necessaria occasionalità con il fatto illecito contestato esclude la possibilità di ritenere tale condotta alla stregua di mero adempimento del dovere». Dove il riferimento è all’articolo 628 del Codice penale che sanziona il reato di rapina con una pena base che va da un minimo di 5 a un massimo di 10 anni, ma poi prevede tra le aggravanti che possono fare salire il minimo a 6 anni e il massimo a 20 quella della contraffazione del proprio aspetto, oltre che l’uso delle armi o l’intervento di più soggetti.

Fonte: Il Sole 24 Ore