L’Antitrust multa Eni, Enel e Sen per le bollette arretrate

L’Antitrust (Autorità garante della concorrenza e del mercato) ha irrogato sanzioni per complessivi 12,5 milioni di euro alle società elettriche Enel Energia (4 milioni), alla controllata Servizio Elettrico Nazionale Sen (3,5 milioni) e a Eni Gas e Luce (5 milioni), dopo aver «accertato l’ingiustificato rigetto delle istanze di prescrizione biennale presentate dagli utenti, a causa della tardiva fatturazione dei consumi di luce e gas, in assenza di elementi idonei a dimostrare che il ritardo fosse dovuto alla responsabilità dei consumatori». Le tre società respingono le accuse e annunciano ricorsi contro la sanzione; esultano invece alcune delle maggiori associazioni dei consumatori, come l’Unc e l’Aduc.

Le bollette vecchie

L’accusa riguarda le bollette fatturate con un ritardo superiore a due anni. Secondo una legge del 2018, le bollette fatturate con un ritardo di due anni cadono in prescrizione se il ritardo è dovuto all’inadempienza della società elettrica.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), per effetto della delibera dell’Autorità, gli utenti interessati hanno diritto a ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti già effettuati a titolo di indebito conguaglio.
Il fenomeno più ricorrente del ritardo era la mancata lettura del contatore. Secondo le aziende elettriche, il letturista che avrebbe dovuto rilevare i consumi trovava portoni chiusi, cancelli sbarrati, contatori serrati.
Le società addebitavano agli utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori contro i tentativi di lettura dichiarati dal distributore; ma secondo i consumatori i tentativi di leggere il contatore non erano documentati o addirittura smentiti. Molti i ricorsi fatti dai consumatori per le fattura invecchiate oltre i due anni.

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Le accuse

Di che cosa sono accusate le società elettriche? L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato che Enel Energia e Servizio Elettrico Nazionale prelevavano immediatamente gli importi fatturati agli utenti che avevano scelto come modalità di pagamento la domiciliazione bancaria o postale o l’uso della carta di credito. La sanzione più severa all’Eni Gas e Luce invece è dovuta al maggior numero di istanze di prescrizione rigettate in proporzione alle istanze presentate dai consumatori, e della recidiva in tema di condotte scorrette relative alla prescrizione. Le aziende, scrive l’Antitrust, «addebitavano agli utenti la responsabilità della mancata lettura dei contatori a fronte dei tentativi di lettura dichiarati dal distributore; tuttavia, tali tentativi non solo non erano documentati, ma spesso erano smentiti dalle prove fornite dai consumatori, anche in sede di conciliazione: ad esempio l’accessibilità del contatore o la presenza in casa dell’utente, di suoi congiunti o del portiere dello stabile al momento del presunto tentativo di lettura del contatore». Oppure ignoravano l’istanza di prescrizione sollevata dagli utenti, o ancora ne comunicavano il rigetto soltanto in seguito.

La replica di Enel

Le società del gruppo Enel hanno sempre «agito nel pieno rispetto della normativa primaria e regolatoria di riferimento, riconoscendo il diritto dei consumatori ad ottenere la prescrizione delle fatture, in conformità alle regole introdotte dal legislatore nel 2018 e successivamente modificate a partire dal 2020», afferma il gruppo in una nota. L’interpretazione e l’applicazione delle norme rischiano di «attribuire alla nuova disciplina in tema di prescrizione un’efficacia retroattiva o in contrasto con i principi costituzionali» e le aziende si riservano «ogni azione a propria tutela, confidando di poter dimostrare la piena legittimità e correttezza del proprio operato nelle successive fasi di giudizio».

La replica di Eni

Eni Gas e Luce «sta valutando attentamente un ricorso contro la decisione, in quanto ritiene di aver sempre trattato con attenzione e correttezza le istanze di prescrizione dei propri clienti». La società «riconosce la prescrizione di propria iniziativa, ossia ancor prima che i clienti la richiedano, in tutti i casi in cui il ritardo di fatturazione derivi da una propria responsabilità. In tutti gli altri casi, ossia nei casi in cui il ritardo di fatturazione derivi da responsabilità dell’impresa di distribuzione per non aver proceduto alla lettura del contatore, o del cliente per non aver consentito al personale di effettuare la lettura del contatore, Eni Gas e Luce procede a verifiche accurate in linea con quanto previsto dall’Arera».

Fonte: Il Sole 24 Ore