No al reddito di cittadinanza per chi nasconde il coniuge mafioso

Perde il reddito di cittadinanza chi ha un familiare condannato con l’aggravante mafiosa. E non importa se nella modulistica Inps a questo caso non si fa riferimento. Questa la conclusione della Terza sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 34121 depositata nei giorni scorsi. La Corte ha così confermato la legittimità della misura cautelare del sequestro preventivo della carta prepagata di Poste Italiane, di somme di denaro e libretti postali riconducibili a una donna che, da aprile a ottobre 2020 , aveva ottenuto il reddito di cittadinanza incassando circa 8.000 euro, pur avendo omesso di segnalare che il coniuge era stato condannato per reati ai quali era stata ascritta l’aggravante mafiosa, sulla base dell’articolo 416 bis 1 del Codice penale.

Le tesi della difesa

La difesa aveva fatto osservare come nel testo della domanda tipo, predisposto dall’Inps, il riferimento all’aggravante per criminalità non è contenuto. Sono invece richiamati solo gli articoli 270 bis, 280, 289 bis, 416 bis, 416 ter 422 e 640 bis del Codice penale, senza alcun riferimento alla circostanza, assenza che avrebbe dovuto fare concludere per l’assoluta scusabilità dell’errore.

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La posizione della Suprema corte

Tesi respinta dalla Cassazione che invece sottolinea come gli elementi per l’adozione della misura cautelare ci sono tutti.

L’assenza del riferimento alla circostanza aggravante non è determinante perché quell’indicazione di reati nella modulistica Inps ha una funzione solo esemplificativa e non può certo superare o limitare il tenore delle previsioni normative che disciplinano i presupposti per il riconoscimento del reddito di cittadinanza.

E allora gli oneri dichiarativi, a prescindere da quanto esposto dal modulo, erano sempre quelli indicati dal decreto legge n. 4 del 2019.

Fonte: Il Sole 24 Ore