«Nonsolomoda» è un brand di Rti, il sarto non può usarlo per il suo sito web

Anche le parole che, considerate separatamente, non sono distintive, possono essere un brand se valutate unitamente. È il caso del marchio di insieme che, pur essendo privo di un elemento che lo caratterizza si distingue grazie alla combinazione. Valorizzando questo principio la Cassazione (sentenza 25070) accoglie il ricorso di Reti televisive italiane, che rivendicava l’esclusiva del marchio «Nonsolomoda», registrato e identificativo di una trasmissione in onda su Canale 5. A registrarlo, circa tre anni dopo, era stato però anche un sarto che lo aveva scelto come dominio di un sito web nel quale reclamizzava l’ attività di sarto e anche la vendita di prodotti di telefonia.

La vicenda

Rti aveva citato in giudizio sia l’artigiano sia l’hosting provider che, malgrado le lettere di diffida non aveva rimosso il servizio. La rete televisiva aveva perso in appello.

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La Corte territoriale, infatti, aveva considerato non brevettabile il marchio ritenendolo solo un segno divenuto di uso comune nel linguaggio corrente. Questo perché le tre parole in sé analizzate, non descrivevano nulla. La Suprema corte, nell’accogliere il ricorso, ricorda la differenza tra marchio complesso e il marchio d’insieme, nel quel rientra il brand conteso.

Il marchio complesso è composto da più elementi ciascuno dei quali lo caratterizza, anche se la forza distintiva è affidata a quello che costituisce il “cuore” del marchio.

Diverso il caso del marchio di insieme in cui nessun elemento è distintivo e il valore si conquista con la combinazione di tutti .

Fonte: Il Sole 24 Ore