Protezione internazionale, per la revoca del gratuito patrocinio non basta il no alla domanda

Il rigetto della domanda di protezione internazionale non comporta in automatico la revoca del gratuito patrocinio. Il beneficio si perde in seguito ad un’autonoma valutazione del giudice su un’eventuale colpa grave nel proporre l’istanza o, come nel caso esaminato dalla Cassazione (sentenza 36) quando la vicenda raccontata dall’immigrato che chiede la tutela non rientra tra i presupposti per ottenere la protezione. Dopo il colpo di spugna sul grado di appello è salito in maniera esponenziale il numero di ricorsi che arrivano in Cassazione, contro le decisioni di merito.

L’aumento esponenziale dei ricorsi

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Si è passati dai 374 ricorsi del 2016 ai 10.341 del 2019. E se nel 2017 i ricorsi in materia di protezione internazionale rappresentavano il 2,82% di quelli complessivamente iscritti a ruolo in materia civile, nel 2019 si è arrivati a quota 26,7%2, con un sorpasso rispetto al contenzioso tributario ( 25%) e di lavoro che è “solo” del 9 per cento. Con questi dati è chiaro l’impegno dei giudici nel cercare di fornire risposte chiare sui limiti delle istanze. In tema di gratuito patrocinio la Corte interviene di nuovo, per sottolineare che la revoca è legittima solo in caso di manifesta infondatezza delle domande. Una valutazione che spetta al giudice di merito, in un momento successivo a quello della presentazione dell’istanza con adeguata motivazione.

L’obbligo di motivazione

La Suprema corte ricorda che «non è dunque corretto sostenere che, nelle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice debba motivare “solo se non revoca” il patrocinio, intendendosi altrimenti il provvedimento di ammissione automaticamente revocato per il solo fatto che il ricorso sia stato rigettato integralmente».

Fonte: Il Sole 24 Ore