Risarcimenti del danno, va preferita la liquidazione con rendita vitalizia

Con la sentenza 31574 del 25 ottobre scorso la Cassazione ha preso una posizione di espresso favore per il risarcimento in forma di rendita vitalizia dei danni (gravi) alla persona, ritenendo che tale soluzione sia da privilegiare rispetto alla liquidazione di una somma (la Lump sum) in unica soluzione – oggi adottata in via preferenziale – per ristorare tutti i pregiudizi che il danneggiato subirà vita natural durante. Si tratta di un’indicazione netta e in qualche modo programmatica destinata a riflettersi, con ogni probabilità, sulle future liquidazioni, soprattutto nelle ipotesi, oggi sempre più numerose, in cui si controverta di danni patrimoniali relativi al lucro cessante e alle esigenze di sostegno e cura di lungo periodo.

Il quadro

La possibilità di risarcire il danno permanente alla persona con rendita è prevista dall’articolo 2057 del Codice civile, con riferimento sia ai danni di natura patrimoniale, sia a quelli di natura non patrimoniale ed è rimessa alla libera scelta del giudice, che può adottarla in base alla natura del bene della vita inciso dalla lesione e «tenuto conto delle condizioni delle parti».

Sinora, però, la prassi liquidativa dominante nei sistemi di responsabilità obbligatoriamente assicurata (Rc auto e Rc sanitaria) ha preferito pagamenti omnicomprensivi e tombali e nella stessa direzione si sono sin qui orientate, salvo rare eccezioni, le corti di merito (mentre per gli infortuni sul lavoro il risarcimento in forma di rendita è già previsto per legge, a carico dell’Inail, per lesioni superiori al 16%).

La decisione

La sentenza 31574 lancia un segnale di discontinuità rispetto a quelle prassi, aprendo la via a un nuovo risarcimento per accordare la massima tutela “riabilitativa” di lungo corso a chi, per la gravità del danno subito, potrebbe non esser adeguatamente protetto da risarcimenti unitari e omnicomprensivi concordati ex ante.

In simili casi, secondo la Cassazione, il giudice, valutando comparativamente i pro e i contro della fattispecie concreta, non soltanto potrebbe, ma addirittura dovrebbe privilegiare una liquidazione del danno in forma di rendita, che non rappresenta per l’avente diritto un quid minus rispetto al ristoro in un’unica soluzione. Anzi, offre una tutela più ampia perché «consente di cogliere appieno la proiezione diacronica di tutte le componenti del danno che, di giorno in giorno, il danneggiato subirà dal momento dell’evento in poi».

Fonte: Il Sole 24 Ore