Rischio incendio, responsabilità civili e penali per l’amministratore

Le norme sulla sicurezza antincendio negli edifici di civile abitazione prescrivono regole sempre più cogenti in capo agli amministratori di condominio. Il Dm dell’Interno del 25 gennaio 2019 ha perfino identificato l’amministratore di condominio come il «responsabile dell’attività» volta a pianificare azioni e comportamenti corretti dei condòmini da mettere in pratica in presenza di un incendio.

La responsabilità in capo all’amministratore

Di conseguenza, in caso di danni provocati da incendio accidentale nelle parti condominiali, si discute spesso di responsabilità penale dell’amministratore, per il non corretto od omesso svolgimento di azioni dirette a garantire un predeterminato livello di sicurezza in condominio. Ciò significa che, in caso di incendio in condominio, oltre alla responsabilità contrattuale dell’amministratore, originata dal rapporto di mandato di cui all’articolo 1710 del Codice civile, e alla responsabilità extracontrattuale da atto illecito, fondata sull’articolo 2043 del Codice civile, si potrebbe ragionare anche di responsabilità penale dello stesso amministratore, per azioni e omissioni.

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Sotto tale profilo il Codice penale non prevede un reato tipico dell’amministratore di condominio, ma il fatto che non sussistano fattispecie specifiche non esclude, per la giurisprudenza, la possibilità che lo stesso amministratore, durante lo svolgimento della sua attività gestionale, possa commettere reati che lascino propendere per la sussistenza di interessi condominiali, come nell’ipotesi di violazione della normativa sulla sicurezza antincendio. In generale, l’articolo 40 del Codice penale stabilisce che «non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo».

Il danno colposo

In particolare ci si può riferire al reato di delitto colposo di danno, disciplinato dall’articolo 449, comma 1, del Codice penale, che punisce, con la reclusione da uno a cinque anni, chiunque cagioni con una condotta colposa un incendio. In condominio, la giurisprudenza ha rinvenuto il presupposto della responsabilità penale colposa dell’amministratore nelle norme di cui agli art 1130 n. 3 e 4 e 1135 del Codice civile, dalle quali origina la posizione di garanzia, che obbliga l’amministratore a vigilare e compiere atti conservativi sulle parti comuni, soprattutto nei casi di urgenza.

Il presupposto di tale ragionamento sta nel fatto che l’amministratore di condominio, in qualità di mandatario dei condòmini, deve eseguire il mandato conferitogli dall’assemblea condominiale, con la diligenza del buon padre di famiglia, così come previsto dall’articolo 1710 del Codice civile e cioè con quella diligenza che è legittimo attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza ed accortezza (Cassazione, sentenza 8099/1990).

Fonte: Il Sole 24 Ore