Roma Capitale, vanno risarciti i cittadini esposti a rumore e polveri sottili
Danni, anche morali, ai cittadini costretti a sopportare inquinamento acustico e immissione di polveri sottili che superano le soglie di legge. Oltre al risarcimento, Roma Capitale, dovrà predisporre barriere fonoassorbenti e porre un limite di velocità di 30 chilometri all’ora, nelle zone a rischio. La Corte di cassazione, ha respinto il ricorso del Campidoglio contro la condanna, stabilita in secondo grado, che obbligava l’amministrazione a rifondere i danni, materiali e non, agli abitanti del Foro Italico, zona a ridosso della Tangenziale est, che avevano fatto ricorso al giudice per affermare il loro diritto a vivere in un ambiente più sano, in nome del diritto al rispetto della vita privata e familiare, garantito anche dall’articolo 8 della Cedu. Una lancia efficace – in favore degli abitanti dei palazzi dell’area ad alto traffico – in realtà viene spezzata solo dai giudici di appello. In primo grado, infatti, il Tribunale aveva considerato sufficiente il solo risarcimento di 2mila euro per ciascun ricorrente. Mentre il giudice di prima istanza aveva lasciato a carico dei proprietari delle case il compito di dotare i loro appartamenti di finestre autoventilanti.
Barriere fonoassorbenti e velocità a 30km all’ora
Di diverso parere la Corte d’Appello che ricorda l’obbligo della pubblica amministrazione di “fare”. I giudici di secondo grado hanno, infatti, stabilito che Roma Capitale dovrà predisporre barriere fonoassorbenti, essendo non idonee le finestre autoventilanti nè i dispositivi attuali. In più va ridotta a 30 km all’ora la velocità delle auto nel tratto interessato da immissioni risultate, in seguito a una consulenza d’ufficio, superiori alla norma. Scende la velocità e aumenta invece il risarcimento a 10mila euro per ogni ricorrente, eredi compresi, per il rumore e le polveri sottili. Un ristoro che comprende sia i danni materiali sia quelli non patrimoniali. Una conclusione raggiunta, anche grazie ai rilievi effettuati dall’Arpa,nella zona limitrofa di Corso Francia.
L’obbligo di “fare” per l’amministrazione
La Suprema corte sottolinea che la condanna di Roma Capitale «a disporre idonee misure affinché nel tratto stradale interessato all’immissione di polveri sottili sia collocato il limite di velocità di 30/kmh» rappresenta una misura adottata a norma dell’articolo 2058 del Codice civile. E questo perché in caso di immissioni intollerabili, dipendenti da inadempienze della Pubblica Amministrazione, questa può «essere condannata al risarcimento del danno, così come al «facere» necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un’attività materiale soggetta al principio del «neminem laedere».
Fonte: Il Sole 24 Ore