Scuola, sport e sanità: spese per i figli con bonus nel 730 anche dopo l’assegno unico

L’assegno unico non cancella le detrazioni per spese sanitarie e farmaceutiche, per l’istruzione e per l’attività sportiva sostenute per figli a carico. Anche con il nuovo sistema di aiuto “universale” alle famiglie che scatterà dal 1° marzo 2022, resterà la possibilità di portare in detrazione nel 730 o nel modello Redditi del prossimo anno gli sconti fiscali riconosciuti per alcuni tipi di costi per i figli. A sciogliere ogni dubbio a riguardo è il decreto Sostegni ter approvato dal Consiglio dei ministri del 21 gennaio. Un tema quello dell’assegno unico su cui saranno accesi i fari durante Telefisco 2022, in calendario giovedì 27 gennaio.

L’addio alle detrazioni per i figli a carico

Il dubbio si era posto perché l’assegno unico universale sempre con decorrenza dal 1° marzo 2022 assorbe anche le detrazioni Irpef per i figli a carico fino a 21 anni che erano disciplinate dall’articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). Questo ha posto il dubbio che venissero travolte (ed eliminate) dal nuovo meccanismo anche le detrazioni di alcune spese – da quelle mediche e farmaceutiche a quelle per i corsi sportivi o l’abbonamento all’autobus – riconosciute ai genitori se sostenute nell’interesse dei figli under 21.

Il coordinamento

La soluzione, però, arriva dalla decreto Sostegni ter. Nella bozza finora circolata (come evidenziato dall’articolo di Michela Magnani su Nt+ Fisco), viene operato un coordinamento normativo che negli effetti parifica la situazione dei figli a carico under 21 per cui la detrazione Irpef è cancellata per far spazio all’assegno unico con quelli oltre i 21 per cui la detrazione rimane (sempre che gli stessi siano a carico).

Di fatto quindi la norma sulle detrazioni per le spese sostenute per i figli continuerà a “pescare” nello stesso bacino consentendo di sfruttare i bonus in dichiarazione dei redditi.

Anche il welfare aziendale resta non tassato

Con l’intervento nel decreto Sostegni ter continuano a essere non essere imponibili i servizi di welfare aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro ai propri dipendenti e sfruttati dai loro figli di età inferiore a 21 anni.

Fonte: Il Sole 24 Ore