Tar Lazio: non si possono negare all’ex Ilva i dati sanitari su Taranto

“Il ricorso per l’accesso è fondato e meritevole di accoglimento”. Con una sentenza di 12 pagine, la seconda sezione bis del Tar Lazio ha dato ragione ad Acciaierie d’Italia, ex Ilva, ed ha ordinato alle amministrazioni di Arpa Puglia, Aress Puglia e Asl Taranto, di mettere a disposizione dell’azienda siderurgica criteri e dati che, analizzati in un periodo che va dal 2012 al 2020, hanno portato alla Valutazione del danno sanitario (Vds) del 2021 correlata alla produzione di acciaio nel siderurgico. Le amministrazioni avevano infatti negato l’accesso ad Acciaierie d’Italia.

Quest’ultima aveva sollecitato tali informazioni per intervenire in sede di riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale (il procedimento è stato avviato dall’ex ministro Sergio Costa su istanza dell’allora sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci) e difendersi da quelli che l’azienda ritiene ulteriori vincoli all’attività industriale.

Alla richiesta dell’ex Ilva, le amministrazioni avevano però detto di no. Con una serie di motivazioni: «genericità della richiesta di accesso», «impossibilità di fornire i dati richiesti in quanto contenuti in database informatici o perché forniti o elaborati da enti diversi», istanza finalizzata «ad indagare ed a verificare, in via generale, l’attività posta in essere dall’amministrazione», infine, «mancata previsione nella presente fase di indagine, ancora preliminare, di una facoltà di partecipazione del gestore», Acciaierie d’Italia appunto.

Era anche intervenuto il ministero della Transizione ecologica che, dopo una lettera dell’ex Ilva, «ha sollecitato la messa a disposizione di tali elementi di indagine sia a garanzia del principio di trasparenza, sia per poter meglio svolgere le valutazioni di propria competenza». Ma non era accaduto nulla.

I giudici: sono già stati utilizzati i dati richiesti

Il Tar Lazio ora dichiara che «l’istanza di accesso, lungi dall’essere generica ed indeterminata o formulata soltanto al fine di poter esercitare un controllo generalizzato sull’attività della p.a., risulta, in verità, riguardare specificamente non tutte le banche dati informatiche di ambito sanitario o ambientale in possesso delle amministrazioni resistenti, come ipotizzato da queste ultime, bensì i dati, pur numerosi, già utilizzati dalle amministrazioni stesse per le loro valutazioni».

Fonte: Il Sole 24 Ore