Termini dimezzati per le dichiarazioni di assenza e morte presunta
- viene aperto l’eventuale testamento;
- coloro i quali sarebbero eredi testamentari o legittimi possono domandare (previa redazione di un inventario) l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente;
- il coniuge dell’assente (che ovviamente non si può risposare) può ottenere un assegno alimentare a valere sul patrimonio dell’assente.
I beni dell’assente non possono essere alienati se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale, il quale dispone in ordine all’uso e all’impiego delle somme ricavate dalla vendita. Se l’assente ritorna, gli viene restituito il suo patrimonio nello stato in cui si trova nel momento in cui si accerta il suo ritorno.
La morte presunta
Qualora trascorrano 10 anni (con la nuova norma, cinque anni) dal giorno al quale risale l’ultima notizia dell’assente (che sia nato da almeno 27 anni), il Tribunale può emanare una sentenza dichiarativa della presunta morte dell’assente, riferendola al giorno a cui risale l’ultima sua notizia.
Resta fermo che, per la dichiarazione di morte presunta, è sufficiente il decorso di due anni se la scomparsa sia stata causata da un «infortunio» (una frana, una inondazione, un disastro aereo eccetera). Termini abbreviati (di due o tre anni) sono disposti anche per chi sia scomparso in operazioni belliche o chi sia stato fatto «prigioniero dal nemico».
La morte presunta provoca l’effetto che gli eredi testamentari o legittimi possono disporre liberamente del patrimonio della persona presuntivamente deceduta e che il coniuge può risposarsi. Se il presunto morto ritorna, ha diritto a conseguire il suo patrimonio nello stato in cui si trova; del matrimonio nel frattempo celebrato dal suo coniuge viene dichiarata la nullità.
I casi particolari
Il disegno di legge di semplificazione che dimezza i termini per le dichiarazioni di assenza e di morte presunta non tocca le tempistiche previste dall’articolo 60 del Codice civile per alcuni casi particolari. Essi riguardano solo la dichiarazione di morte presunta. Se la scomparsa di una persona sia stata causata da un «infortunio» (una frana, una inondazione, un disastro aereo eccetera), la morte presunta può essere dichiarata una volta che siano decorsi due anni. Per chi sia scomparso in operazioni belliche oppure sia stato fatto «prigioniero dal nemico», occorrono due anni dall’entrata in vigore del trattato di pace. In mancanza di quest’ultimo, occorrono tre anni dalla fine dell’anno in cui sono cessate le ostilità.
Fonte: Il Sole 24 Ore