Tregua fiscale sugli avvisi bonari anche per le liquidazioni periodiche Iva

La sanatoria degli avvisi bonari prevista dalla legge di Bilancio 2023 è applicabile anche alle liquidazioni periodiche Iva (Lipe). A fornire il chiarimento è stato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, durante il question time di giovedì 1° febbraio alla Camera in risposta a un quesito formulato da Fratelli d’Italia (primo firmatario Tommaso Foti). Giorgetti ha risposto anche sul tema dei frontalieri a un’interrogazione di Azione-Italia Viva (prima firmataria Maria Chiara Gadda), alla luce della fine – avvenuta il 31 gennaio 2023 – dell’intesa con la Svizzera sullo smart working per il periodo Covid. Si profila un emendamento al Milleproroghe per una diciplina temporanea sul telelavoro in attesa che venga definitivamente approvato il disegno di legge sul nuovo accordo firmato il 23 dicembre 2020 con Berna sull’imposizione dei lavoratori frontalieri e sul protocollo di modifica della Convenzione Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni.

La sanatoria avvisi bonari

Il tema degli avvisi bonari è molto sentito dai professionisti, tanto è vero che sono numerosi i quesiti arrivati a riguardo al forum di Telefisco 2023. Il problema è capire se anche le somme derivanti dal controllo delle liquidazioni periodiche Iva potesse essere ricompreso nel perimetro della sanatoria degli avvisi bonari prevista dalla manovra che consente di applicare una sanzione scontata del 3 per cento. La risposta arrivata da Giorgetti è stata affermativa. «L’agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 1/E del 13 gennaio 2023, che la definizione in argomento si applica, a prescindere dal periodo d’imposta, a tutte le rateazioni regolarmente intraprese in data anteriore al 1° gennaio 2023 per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza».

Nessun intervento normativo

Di conseguenza, ha sottolineato il ministro dell’Economia, non è «necessario, intervenire con iniziative normative in quanto rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata anche le somme dovute a seguito del controllo delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023».

Giorgetti ha puntualizzato anche che «il controllo eseguito su tali comunicazioni, infatti, è eseguito ai sensi dell’articolo 54-bis del Dpr 633 del 1972 – che, come noto, prevede che la liquidazione dell’imposta dovuta venga effettuata con procedure automatizzate sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria – e i relativi esiti sono comunicati ai contribuenti al pari di quelli risultanti dal controllo delle dichiarazioni».

Infine è stato sottolineato come «l’agenzia delle Entrate ha già fornito indicazioni in tal senso alle proprie strutture territoriali».

Fonte: Il Sole 24 Ore