
Agenzie per il lavoro, contenziosi Iva azzerabili
Finisce l’incubo per le Agenzie per il lavoro (Apl), in salvo la detrazione Iva sulle prestazioni di formazione finanziate dal fondo Forma.temp. La legge di Bilancio conferma che le prestazioni formative sono imponibili ai fini Iva e mette fine al contenzioso seriale che ha interessato praticamente tutto il settore.
L’agenzia delle Entrate negli ultimi anni aveva ritenuto tali operazioni esenti Iva, ascrivendole all’articolo 10, comma 1, n. 20 ed emanato avvisi di accertamento che contestavano, anche in assenza di danni per l’erario, la detrazione Iva operata dalle Apl sulle fatture ricevute, recuperando il maggior tributo e irrogando sanzioni proporzionali.
Il contenzioso e il ruolo del legislatore
Il contenzioso ha visto susseguirsi molte sentenze di merito e un unico intervento da parte della Suprema Corte, in una pronuncia (la 18015/2024) che però è stata di inammissibilità di un rinvio pregiudiziale e dove la Cassazione, pur fissando dei paletti e ritenendo la questione risolvibile facendo riferimento a suoi precedenti su altre fattispecie di esenzione, non ha preso una posizione definitiva. Questa situazione ha reso l’intervento normativo di cui si discute quanto mai opportuno.
Il legislatore, verosimilmente valutando che le norme di esenzione sono norme eccezionali e di favore nel sistema Iva e non sono suscettibili di interpretazione analogica, ha inteso confermare l’imponibilità delle prestazioni e, quindi, la legittimità delle detrazioni operate. Torna, quindi, il sereno sul presente e sul futuro, quanto al trattamento impositivo della formazione, tematica cruciale per le Apl (e per tutto il Paese, ovviamente).
I procedimenti passati
Quanto al passato, i contenziosi incardinati sul presupposto (che il legislatore conferma essere erroneo) dell’esenzione, possono essere chiusi dalle Apl “a zero” (senza pagare alcunché), ove si provi (esibendo i relativi registri) il corretto assolvimento dell’Iva da parte del formatore; oppure pagando la maggiore Iva; in ogni caso senza sanzioni e interessi.
Fonte: Il Sole 24 Ore