Aiuti Covid, sul riporto perdite sono in corso accertamenti del Fisco

Aiuti Covid, sul riporto perdite sono in corso accertamenti del Fisco

Molte imprese stanno ricevendo in queste settimane schemi di atto o inviti al contraddittorio che fanno riferimento ai vari contributi concessi nel periodo caratterizzato dalla pandemia Covid-19, a suo tempo previsti, in varie forme, allo scopo di evitare «il rischio di una grave recessione che riguarda l’intera economia dell’UE, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie» (così il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19» della Commissione UE).

L’oggetto delle contestazioni

La particolarità è che le contestazioni non riguardano l’assenza dei requisiti per poter accedere a tali aiuti, quanto, piuttosto, il riporto delle perdite fiscali di periodo che, secondo la tesi degli uffici, avrebbe dovuto essere depurato dell’importo dell’aiuto stesso. La ragione è che il contributo andrebbe qualificato come «provento esente» e in quanto tale da defalcare dalla perdita riportabile ai sensi del terzo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del Tuir. Ricordiamo che i singoli provvedimenti istitutivi dei vari contributi e, in generale, l’articolo 10-bis, comma 1, del Dl 137/2020 hanno stabilito che gli aiuti «da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione… non concorrono alla formazione del reddito imponibile» e della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir. Per cui è evidente che la norma non inquadra tali proventi come «esenti», limitandosi a tracciarne la non concorrenza alla formazione dell’imponibile.

Negli atti notificati ai contribuenti si legge che tra gli obiettivi delle misure di aiuto non vi sarebbe stato quello di estendere il vantaggio alle annualità post-Covid mediante la riduzione (tramite il riporto delle perdite) del carico fiscale in tali periodi d’imposta e prova ne sarebbe il mancato richiamo delle norme all’articolo 84 del Tuir. Altrimenti, sempre secondo gli uffici, verrebbe riconosciuto alle imprese un «doppio beneficio», costituto dal contributo e dal vantaggio fiscale postumo; per inciso lo stesso meccanismo di riporto fiscale delle perdite viene qualificato, negli atti, come «a valenza agevolativa», costituendo una deroga al principio di autonomia dei periodi d’imposta.

I rischi e i dubbi interpretativi

Concordare con tali conclusioni è veramente impossibile, per più di un motivo.

Fonte: Il Sole 24 Ore