Al risanamento servono norme chiare e professionalità

Al risanamento servono norme chiare e professionalità

A quattro anni dalla sua entrata in vigore la composizione negoziata della crisi (Cnc) ha ampiamente superato ogni esame. Tuttavia, può esserne migliorato l’utilizzo su diversi piani al fine di limitarne i casi di abuso, poiché spesso viene considerata solo uno strumento per inibire le azioni esecutive e cautelari dei creditori, una sorta di parcheggio in attesa di assumere poi scelte più meditate, oppure un ponte per approdare al concordato semplificato, eludendo le più rigorose norme che disciplinano quello preventivo.

Fattibilità del piano

Un anno fa, con il Dlgs correttivo 136/2024, è stata opportunamente introdotta anche nella composizione negoziata la possibilità di concludere un accordo sui debiti tributari con le agenzie fiscali (comma 2-bis dell’articolo 23). Tuttavia, questo accordo non sta ancora decollando a causa di alcune lacune normative e delle incertezze interpretative che ne derivano. Innanzitutto la norma non richiede l’attestazione della fattibilità del piano che è invece prevista per le altre procedure (accordo di ristrutturazione dei debiti, concordato preventivo e piano di ristrutturazione omologato) e ciò non agevola il compito del Fisco.

Per la composizione negoziata è infatti richiesta espressamente solo l’attestazione della convenienza del piano e della veridicità dei dati aziendali, che deve essere adeguatamente approfondita. Per valutare la proposta di accordo le agenzie fiscali hanno, tuttavia, bisogno anche dell’attestazione della fattibilità del piano, poiché solo in questo modo la convenienza della proposta può essere considerata concreta, e non solo ipotetica. È pertanto interesse del debitore che vuole raggiungere un accordo con le agenzie fiscali presentare un piano di risanamento corredato anche dalla relativa attestazione di fattibilità.

Data di maturazione dei debiti

La disciplina sulla composizione negoziata non precisa, inoltre, a quale data di maturazione devono essere riferiti i debiti tributari oggetto dell’accordo, a differenza di quanto viene invece espressamente stabilito per la transazione proposta nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ove la norma chiarisce che sono oggetto della transazione i debiti «sorti sino alla data di presentazione della proposta di transazione» (articolo 63 del Codice della crisi). Una lacuna che genera incertezze, anche se non vi è motivo di applicare una regola diversa.

Fonte: Il Sole 24 Ore