Annullata la multa al tabaccaio che rifiuta il pos per il pagamento delle sigarette

Annullata la multa al tabaccaio che rifiuta il pos per il pagamento delle sigarette

Annullata la multa per il tabaccaio cherifiuta di accettare il pagamentocon il pos per un pacchetto di Camel del costo di euro 5,50. Il giudice di pace di Genova ha così cancellato l’ordinanza-ingiunzione che puniva il rivenditore per il no alla moneta elettronica. La querelle che ha dato origine a quella che potrebbe essere una sentenza apripista per escludere la possibilità di pagare con carte di credito e bancomat gli articoli dei monopoli di Stato, ha avuto inizio poco meno di due anni fa, dopo il rifiuto del tabaccaio di accettare la carta elettronica del cliente per il pagamento delle sue “bionde”, come ad avviso dell’acquirente sarebbe invece stato obbligato a fare.

Il primo braccio di ferro tra i due aveva portato all’intervento della Guardia di finanza chiamata dal fumatore. Le fiamme gialle avevano fatto un verbale di contestazione impugnato, senza successo, davanti al prefetto di Genova. Il passo successivo era stato il ricorso, stavolta vincente, al giudice di pace, che ha accolto l’istanza di cancellazione della multa, avallando la linea difensiva degli avvocati Alessandro Gazzolo e Michele Bonacchi.

Prezzo fisso e aggio prestabilito

Ad avviso dei legali, infatti, la categoria del ricorrente, come concessionario del Mef, andava sottratta al raggio d’azione della norma che armonizza i pagamenti elettronici sul mercato dell’unione (Dlgs 218/2017). E questo per più di una ragione. La principale sta nel margine di guadagno assai ridotto nella rivendita dei tabacchi: un aggio prefissato che sarebbe ulteriormente eroso dalla commissione, oltre all’impossibilità di aumentare un prezzo imposto. Un esonero dall’obbligo che, ad avviso della difesa, sarebbe già disposto per legge per i tabaccai che vendono i prodotti del Monopolio.

L’articolo 2, comma 2, lettera b) del Dlgs 27 gennaio 2010, n. 11, così come modificato dal Dlgs n. 218/2017 – che tra l’altro vieta di addossare al compratore le spese della transazione- salverebbe chi, come il tabacchino «autorizzato dal Monopolio dello Stato – si legge nel ricorso- agisce nell’esclusivo interesse del beneficiario del pagamento, al quale riversa interamente il prezzo dei prodotti del Monopolio, avendo diritto unicamente ad una percentuale». Un’interpretazione contraria della norma avrebbe il duplice effetto di imporre al tabaccaio un doppio monopolio, limitandolo così sia sul fronte dei ricavi sia delle spese.

Fonte: Il Sole 24 Ore