
Assegni per il nucleo familiare al convivente del datore di lavoro ma non al coniuge
La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la norma che prevede il riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare (Anf) al-alla convivente di fatto del datore di lavoro e lo nega, invece, al coniuge dello stesso. Con la sentenza 120/2025, la Consulta ha giudicato infondati i dubbi sollevati dalla Corte d’appello di Venezia secondo cui il differente trattamento tra coniuge e convivente di fatto del datore di lavoro violerebbe gli articoli 3 e 38 della Costituzione.
Il combinato tra l’articolo 2, comma 3, del Dl 69/1988 e l’articolo 2 del Dpr 797/1955 dispone che l’Anf non spetti al coniuge e ai parenti e agli affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi. La finalità di tale esclusione, osservano i giudici, è «evitare che il beneficio sia erogato a un nucleo familiare comprendente» il datore di lavoro, su cui ricade l’onere economico dell’assegno: in caso contrario, infatti, «si tradurrebbe in un “autofinanziamento” del datore di lavoro».
Condizioni differenti
Quanto alla assimilabilità del matrimonio e della convivenza di fatto, la Corte costituzionale «ha più volte ribadito la permanente diversità» delle due condizioni «ritenendo però costituzionalmente illegittima, in casi particolari, la differenziazione tra le due situazioni» (ad esempio sentenza 148/2024 sulla applicabilità della disciplina dell’impresa familiare al convivente di fatto; sentenza 213/2016 sulla fruizione dei permessi della legge 104/1992 da parte del convivente), ma non è questo il caso.
Inoltre, ai fini dell’Anf, l’articolo 2, comma 6, del Dl 69/1988 non considera il convivente di fatto quale componente del nucleo familiare e, dopo la legge 76/2016 che ha regolamentato le unioni civili e le convivenze, la circolare 84/2017 dell’Inps ha precisato che, ai fini dell’importo dell’assegno, la convivenza di fatto rileva solo se è stato stipulato il contratto riguardante i rapporti patrimoniali tra i due conviventi.
Ne consegue, secondo la Corte costituzionale, che «la disciplina dell’Anf risulta…armonica, vista la coerenza tra la mancata considerazione della convivenza ai fini della concessione dell’assegno e la stessa mancata considerazione ai fini della sua esclusione». I giudici hanno eslcuso quindi che, come chiesto dalla Corte d’appello di Venezia, si possa interpretare l’articolo 2 del Dpr 979/1955 al fine di escludere i conviventi di fatto dall’Anf.
Fonte: Il Sole 24 Ore