
Assegno di divorzio anche nelle unioni civili
L’assegno di divorzio può dovere essere corrisposto anche nel contesto delle unioni civili. Lo afferma la Cassazione, con l’ordinanza n. 25495 della Prima sezione civile depositata mercoledì 17 settembre 2025. La Corte, nell’espandere il diritto, sottolinea innanzitutto la differenza tra assegno di mantenimento e di divorzio.
La distinzione
Il primo presuppone la persistenza del vincolo matrimoniale anche nella condizione di separazione ed è fondato sulla resistenza del dovere di assistenza materiale e morale; è inoltre collegato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio di cui tendenzialmente deve garantire la conservazione, anche se non può estendersi fino a comprendere ciò che il richiedente è effettivamente in grado di procurarsi da solo.
L’assegno di divorzio
L’assegno di divorzio, invece, presuppone lo scioglimento del vincolo e che gli ex coniugi intraprendano una vita autonoma, per cui resiste solo un vincolo di solidarietà post-coniugale, con più forte rilevanza della autoresponsabilità, che a causa del divorzio diventa individuale, con la conseguenza per cui entrambi sono tenuti a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità.
La funzione assistenziale
La funzione assistenziale dell’assegno di divorzio è quindi diversa da quella dell’assegno di separazione e non risponde alla esigenza di perequare, sempre e in ogni caso, la disparità economica tra le parti. In tema di assegno divorzile, di esigenza assistenziale può parlarsi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando l’ex coniuge sia privo di risorse economiche sufficienti per soddisfare le normali esigenze di vita, in maniera tale da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, con la conseguenza che non può affrontare autonomamente, malgrado il ragionevole sforzo che gli si può richiedere il percorso di vita successivo al divorzio.
Il nodo delle risorse economiche
Per quanto riguarda l’assegno di divorzio, di esigenza assistenziale può parlarsi quando l’ex coniuge è privo di risorse economiche per soddisfare le normali esigenze di vita e non può in concreto procurarsele, con la conseguenza che non può affrontare autonomamente, malgrado il ragionevole sforzo che gli si può richiedere il percorso di vita successivo al divorzio. Principi che per la Cassazione sono senz’altro validi anche per l’assegno divorzile chiesto dopo lo scioglimento dell’unione civile.
Fonte: Il Sole 24 Ore