
Assegno di mantenimento non versato, da assolvere il padre in stato di indigenza
Nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare – in particolare in tema di assegno di mantenimento – l’impossibilità assoluta di far fronte agli adempimenti non coincide con l’indigenza totale. Deve, infatti, essere valutata la capacità dell’obbligato di assolvere ai propri doveri senza dover rinunciare a condizioni di «dignitosa sopravvivenza». Così, mentre la Corte d’appello di Catanzaro aveva confermato la condanna per un uomo che non aveva versato alla ex moglie l’assegno di mantenimento di 450 euro mensili, la Cassazione (sentenza 883/2025 depositata ieri) annulla il verdetto e rinvia a nuovo giudizio che tenga conto del principio enunciato.
La vicenda
Il ricorrente 57enne aveva impugnato la condanna, con motivi accolti solo in parte dalla Corte di legittimità secondo cui sulle sentenze di merito aleggiano «incertezze quantomeno sulla data a partire dalla quale l’imputato avrebbe realizzato un inadempimento “consapevole” o […] “non necessitato” dalle sue disagiate condizioni di vita». Infatti, sin dalla sentenza di primo grado del gennaio 2023 l’assistente sociale che, tra il 2019 e il 2020, aveva avuto in carico l’uomo aveva attestato che l’uomo affermava di essere indigente e senza fissa dimora.
Elementi confermati, come riconosciuto nei primi gradi di giudizio, anche dalla documentazione prodotta dalla difesa riguardante un Pon del Comune (piano di sostegno inclusivo cofinanziato dall’Ue) per il contrasto alla povertà. L’uomo fino al 2019 aveva, infatti, lavorato saltuariamente come bracciante agricolo e vissuto a casa della sorella, da cui era poi stato allontanato. Il ricorrente non aveva però potuto far ritorno alla propria abitazione, pignorata su iniziativa dell’ex moglie creditrice dell’obbligo di mantenimento.
La sentenza di Cassazione, inoltre, ricorda che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare l’impossibilità assoluta di far fronte agli adempimenti non è assimilabile all’indigenza totale. Deve infatti essere valutata la capacità dell’individuo di assolvere ai propri obblighi senza dover rinunciare a condizioni di «dignitosa sopravvivenza». Inoltre, già in appello l’uomo aveva portato a sostegno della propria tesi, oltre al Pon comunale, un’informativa della GdF e un decreto di archiviazione – per reati analoghi e commessi negli stessi periodi di quello in esame – nel quale si evidenziava l’assenza di reddito fisso, di lavoro stabile e quindi l’oggettiva impossibilità ad adempiere.
Fonte: Il Sole 24 Ore