
Auto a uso promiscuo, più cari i veicoli aziendali assegnati da luglio
Auto a uso promiscuo assegnata al dipendente dopo il 30 giugno 2025 tassata secondo il «valore normale», anche se ordinata e concessa con contratto stipulato nel 2024. A confermare tale rigida posizione interpretativa è l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 192/2025.
Se i fringe benefit sono tassati in linea di principio secondo il «valore normale» del bene, alle auto concesse ad uso promiscuo è generalmente applicabile una normativa di favore secondo la quale l’imponibile fiscale e contributivo è determinato sulla base di due componenti: da un lato, il costo chilometrico definito annualmente dall’Aci per il modello specifico di veicolo, su una percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri; dall’altro, un coefficiente fiscale determinato dal legislatore. Il risultato dell’applicazione del coefficiente al costo chilometrico determina l’imponibile fiscale al netto di eventuali trattenute in capo al dipendente. Tuttavia, anche per le auto ad uso promiscuo, è applicabile la tassazione secondo il «valore normale» ove non sia consentito il regime di favore.
I tre regimi fiscali
In sostanza, dal 2025 abbiamo tre regimi fiscali applicabili. Ai veicoli che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, siano immatricolati, oggetto di contratti di concessione in uso promiscuo e consegnati al dipendente si applicherà la nuova disciplina prevista dalla legge di Bilancio 2025 che consiste nell’utilizzo dei seguenti coefficienti fiscali di tassazione:
Ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e ai veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025, è applicabile la disposizione in essere al 31 dicembre 2024, secondo la quale l’imponibile è determinato con i seguenti coefficienti fiscali:
- 25% per veicoli con emissioni di Co2 fino a 60 g/km;
- 30% per quelli tra 61 e 160 g/km;
- 50% per la fascia 161-190 g/km;
- 60% per oltre 190 g/km.
Alle restanti fattispecie è applicabile il terzo, e più sfavorevole, regime di tassazione nel quale l’imponibile è determinato secondo il «valore normale» del bene in base all’articolo 9 del Tuir, ossia prendendo a riferimento, ad esempio, il canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro al netto dell’indennità chilometrica relativa ai chilometri percorsi per il datore di lavoro.
Fonte: Il Sole 24 Ore