Auto aziendali, ecco come si calcola il valore normale
Il valore del fringe benefit delle autovetture immatricolate entro il 2024 e assegnate o riassegnate, con contratti stipulati o con consegna materiale del veicolo, dal 1° luglio 2025, deve essere determinato secondo il criterio del «valore normale» indicato all’articolo 51, comma 3 del Tuir e, dunque, mediante quantificazione analitica. In generale, questo metodo deve essere applicato laddove il legislatore non abbia indicato un criterio forfettario per la valorizzazione del benefit, come chiarito dall’agenzia delle Entrate (circolare 10/E/2025 e risoluzione 46/E/2020).
Si tratta di casistiche ricorrenti, ad esempio relativamente alle autovetture immatricolate nel 2024 e acquisite tramite leasing, noleggio o in proprietà con consegna all’azienda a partire da luglio 2025. Ancora più frequente è il caso delle autovetture immatricolate nel 2024, o in anni precedenti, da riassegnare a partire dal mese di luglio 2025, a seguito della restituzione da parte di dipendenti dimissionari o in pensionamento. Circostanza che si ripeterà anche negli anni a venire.
Calcolo ed eccezioni
In sostanza, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo, scorporando, quindi, dal relativo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro. Operativamente, è necessario individuare criteri idonei ed elementi oggettivi, documentalmente accertabili, per dimostrare – anche in caso di verifiche fiscali – il valore del benefit relativo all’effettiva quota di uso personale del mezzo.
In via informale, in occasione di Telefisco 2021, l’agenzia delle Entrate aveva suggerito che «dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro (che quindi costituisce il valore normale lordo, ndr) debba essere scorporata l’indennità chilometrica determinata in base alle tariffe Aci moltiplicata per il numero di chilometri percorsi nell’interesse del datore di lavoro». Sul piano delle percorrenze aziendali, rientrano sia gli spostamenti all’interno del Comune dove si trova la sede di lavoro, sia all’esterno.
Tuttavia, per alcuni driver con lunghe percorrenze aziendali, ad esempio per le figure commerciali, questa formula (differenza tra valore normale lordo e indennità chilometrica per percorrenze lavorative) potrebbe non essere adatta allo scopo, potendo risultare di valore negativo, pur in presenza di un certo uso personale del veicolo. In questi specifici casi, il valore fiscale del benefit potrebbe essere ottenuto dal valore normale lordo rapportato alla percentuale di utilizzo privato, eventualmente calcolata come differenza tra la percorrenza totale e quella aziendale, ossia secondo la seguente formula: valore del benefit = (km personali / km totali) × valore normale lordo.
Fonte: Il Sole 24 Ore