
autonomia ai Comuni e limiti alle Sovrintendenze
La fase dei dehors liberi avviata con il Covid per mantenere aperti bar, ristoranti e locali pubblici ai tempi del «distanziamento sociale» anti contagio finirà il 31 dicembre. Ma non si tornerà alle regole precedenti. La nuova disciplina a regime aumenterà infatti l’autonomia dei Comuni, e soprattutto limiterà la necessità del via libera delle Sovrintendenze ai casi in cui l’esercizio commerciale si trovi in spazi aperti urbani «strettamente prospicienti» monumenti nazionali, chiese o altri beni culturali «che presentano un valore identitario eccezionale e altamente rappresentativo dei luoghi».
La riforma in arrivo
Questo, almeno, è quanto previsto nella bozza di decreto che sta ultimando i passaggi, tecnici e politici, prima dell’esame in consiglio dei ministri, atteso a breve per chiudere in tempo utile l’iter cadenzato dal passaggio in Parlamento per i pareri prima del via libera definitivo del Governo.
Il provvedimento è infatti un decreto legislativo, e attua una delega al Governo introdotta dall’ultima legge sulla concorrenza (articolo 26 della legge 193/2024) per semplificare parametri e procedure delle autorizzazioni da parte delle Sovrintendenze.
La nuova normativa punta ad attuare i principi di «ragionevolezza e proporzionalità» fissati dalla delega, cercando un equilibrio fra la necessità di superare il «liberi tutti» tutelando i paesaggi più delicati e quella di non tornare a una situazione ingessata ormai giudicata impraticabile: sia dagli esercenti, che ovviamente premono per ampliare i propri spazi commerciali, sia dagli amministratori locali, che invece chiedono una disciplina più chiara e possibilità di intervento precise.
Autorizzazione in casi «eccezionali»
Per raggiungere questi obiettivi, il testo compie due mosse principali. La prima è di cancellare la necessità di passare dalla Sovrintendenza per mettere tavolini o altre strutture mobili quando lo spazio pubblico non sia appunto «strettamente prospiciente» a monumenti eccezionali sul piano del valore identitario e del carattere rappresentativo dei luoghi. In assenza di queste caratteristiche, si applicherà la disciplina ordinaria sull’occupazione di suolo pubblico, con la richiesta al Comune e il pagamento del canone.
Gli elenchi dei beni meritevoli di una tutela speciale dovranno essere realizzati, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, dal ministero dei Beni culturali, che dovrà però attenersi al criterio della «stretta prospicienza per il tramite del diretto rapporto visivo, anche in considerazione dell’orientamento di un edificio, e dell’immediata contiguità spaziale» fra il bene e gli spazi a cui si candidano i dehors. Queste liste, che saranno poi pubblicati da ogni Comune interessato sul proprio sito istituzionale, non dovrebbero quindi poter estendere troppo i confini dell’«eccezionalità» chiesta dalla norma.
Fonte: Il Sole 24 Ore