Autovelox, non basta l’approvazione, serve l’omologazione
A pochi giorni dall’avvio del censimento degli autovelox presenti sulle strade italiane, a seguito del decreto direttoriale 305 del 18 agosto 2025 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Cassazione torna a ribadire il suo orientamento sul tema. Ossia che non è sufficiente l’approvazione degli autovelox per accertare validamente il superamento dei limiti di velocità, ma è necessaria l’omologazione degli apparecchi stessi.
Con l’ordinanza 26521/25 pubblicata il 1° ottobre 2025, la Cassazione ha confermato il principio consolidato quasi 18 mesi fa con l’ordinanza 10505 del 18 aprile 2024 che ha segnato un punto di svolta per i ricorsi degli automobilisti. Per essere considerato a norma, e quindi per poter legittimamente sanzionare gli eccessi di velocità, un dispositivo di rilevamento elettronico deve essere omologato.
La vicenda
L’ultimo caso in ordine cronologico, su cui si è espressa la Cassazione, riguarda un automobilista a cui era stata comminata una multa perché guidava a una velocità di 88,40 km orari quando il limite di velocità prescritto era di 70 km/h. Nel contestare la sanzione, l’automobilista aveva fatto ricorso in appello perché il giudice di pace aveva dato ragione al Comune che aveva accertato l’infrazione. Il Tribunale di Pescara aveva confermato la posizione del giudice di pace, sostenendo che l’accertamento fosse legittimo poiché l’apparecchio elettronico, pur non essendo omologato, era stato regolarmente approvato dal Mit. L’interpretazione del Tribunale si è basata sull’articolo 192 del regolamento del Codice della strada, secondo la quale la più rigorosa omologazione sarebbe necessaria solo per dispositivi con caratteristiche fondamentali o prescrizioni particolari imposte dal regolamento stesso. Per tutti gli altri apparecchi, sarebbe invece sufficiente la semplice approvazione.
Interpretazione rigettata dalla Cassazione, a cui l’automobilista si era rivolto in ultima istanza, proprio perché, secondo gli Ermellini, non sussiste l’equipollenza fra approvazione e omologazione, come già ribadito ad aprile 2024. Il procedimento di approvazione costituisce, infatti, un passaggio preliminare, dotato di una propria autonomia, ma che serve come base per poter poi procedere alla successiva omologazione che è frutto di un’attività distinta e consequenziale.
Il censimento del Mit
La nuova ordinanza della Cassazione corre parallela all’avvio dell’archivio centralizzato, pubblico e ufficiale degli autovelox, generando una situazione che rischia di alimentare la confusione degli automobilisti. Come da indicazioni del Mit, Polizia Stradale, Carabinieri, Comuni e Province hanno sessanta giorni per inserire i dati dei propri dispositivi sulla piattaforma telematica del Mit e poter, quindi, usare legittimamente i rilevatori di velocità presenti sul territorio. Dal 1° dicembre, chi non avesse comunicato le informazioni richieste non potrà utilizzare gli apparecchi e non potrà, di conseguenza, comminare multe e riscuoterne il corrispettivo.
Fonte: Il Sole 24 Ore