Bollette, aumentano le chiamate indesiderate per luce e gas: ecco come difendersi ed evitare raggiri

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5) Quali informazioni è possibile chiedere per comprendere meglio l’offerta proposta?

Si possono chiedere a chi telefona tutte le informazioni che ci servono per comprendere esattamente le caratteristiche dell’offerta. Eventualmente è possibile ricontattare l’operatore o concordare un nuovo appuntamento telefonico. Se non è chiara la spiegazione ricevuta per telefono, si può chiedere di ricevere documentazione scritta, che si potrà valutare con tutta l’attenzione necessaria.

6) Ci sono dati obbligatori che i venditori devono mettere a disposizione degli utenti?

Per le offerte di energia elettrica il venditore deve mettere a disposizione anche la scheda di confrontabilità e la scheda sintetica che possono aiutare nel valutare le caratteristiche dell’offerta. La scheda sintetica è un documento che illustra le condizioni economiche e le condizioni contrattuali fondamentali dell’offerta, compresi gli eventuali sconti o servizi aggiuntivi. La scheda contiene, tra l’altro, una stima della spesa annua che un cliente tipo, con determinati livelli di consumo, sosterrebbe se aderisse all’offerta. Per le offerte gas, invece, il venditore deve mettere a disposizione la scheda sintetica e, se si è identificato come vulnerabile in base ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente, anche la scheda sintetica relativa al servizio di tutela della vulnerabilità che riassume le condizioni del servizio medesimo.

7) A quali elementi occorre fare attenzione nel momento in cui si valuta un’offerta?

È utile sapere che il prezzo comunicato al telefono o nelle pubblicità non è di norma il prezzo complessivo, ma solo la parte relativa alla spesa per la vendita di energia elettrica o di gas naturale su cui i venditori possono farsi concorrenza, che comprende i costi di commercializzazione e i costi relativi all’acquisto dell’energia e del gas. Queste componenti rappresentano solo una parte del prezzo complessivo finale, seppure di norma la principale. In particolare, il prezzo deve essere illustrato in modo da indicare se lo stesso varierà nel corso del tempo (ad esempio alla scadenza dell’offerta) o se si tratta di un prezzo fisso o variabile, vale a dire se risente del variare di determinati parametri non predeterminati (come indici di riferimento dei mercati all’ingrosso), che devono essere specificati. Nell’0fferta che viene proposta, ci possono poi essere anche servizi o prodotti aggiuntivi rispetto alla semplice fornitura, a titolo gratuito oppure oneroso, che devono essere descritti in modo trasparente nella proposta che ci viene fatta al telefono e nella documentazione informativa che si può sempre richiedere.

8) Se si sottoscrive un contratto cosa bisogna verificare per evitare brutte sorprese?

Se è stato concluso un contratto per telefono, occorre sempre verificare che le condizioni economiche di fornitura (Cte), inviate a conferma della conclusione del contratto, siano le stesse ci sono state precedentemente trasmesse dall’operatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole (per esempio, posta tradizionale, file inviato tramite e-mail o testo sul sito internet o sull’app del venditore e in questo caso il venditore deve aver informato il cliente della presenza di tali comunicazioni, ad esempio via sms o tramite notifica). La conferma dell’offerta che ci propone l’operatore e quella con cui si manifesta l’adesione all’offerta devono essere messe a nostra disposizione (anche attraverso la trasmissione delle credenziali per accedervi sul sito Internet del venditore), in modo tale che possano essere conservate e riprodotte e non possano essere modificate.

9) È possibile annullare tutto se si cambia idea?

Se si cambia idea su un contratto che è stato concluso per telefono, c’è la possibilità di annullare tutto senza conseguenze: l’utente ha, infatti, 14 giorni di tempo per recedere. Infatti, se il contratto è stato concluso a distanza, può esercitare il cosiddetto “diritto di ripensamento”, vale a dire il diritto di liberarti dal vincolo contrattuale senza fornire alcuna motivazione, manifestando una volontà in tal senso inviando una raccomandata A/R o una Pec al fornitore (o compilando l’apposito modulo allegato alle condizioni di contratto). Nel caso, invece, di contratti stipulati nel contesto di visite non richieste di un venditore (“porta a porta”) presso l’abitazione di un cliente domestico, oppure di escursioni organizzate da un venditore a scopo commerciale, il diritto di ripensamento viene poi esteso da 14 a 30 giorni.

Fonte: Il Sole 24 Ore