Bonus mamme dall’Inps anche alle professioniste

Bonus mamme dall’Inps anche alle professioniste

Il bonus, esente da contribuzione previdenziale e prelievo fiscale, si matura mensilmente, ma verrà corrisposto a dicembre, fino a un massimo di 480 euro. Il testo finale del decreto legge precisa che la maturazione avviene anche per ogni «frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo». Quindi se ci sarà attività lavorativa, anche parzialmente, in tutti i mesi dell’anno si maturerà l’importo pieno, altrimenti verrà riconosciuto l’ammontare corrispondente ai mesi di attività lavorativa.

Il vecchio esonero contributivo

Invece, per le madri con reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, con almeno tre figli e fino al compimento del diciottesimo anno di età da parte del più giovane, resta in vigore l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 180, della legge 213/2023). Quest’ultimo consiste nell’esenzione dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice fino a un massimo di 3.000 euro all’anno, ma riparametrati su base mensile (quindi massimo 250 euro al mese e 8,06 euro al giorno, come precisato nella circolare Inps 27/2024). Ne consegue che se il rapporto di lavoro si interrompe, anche la fruizione dell’esonero si ferma, a meno di una nuova occupazione a tempo indeterminato. Tali importi, a differenza del nuovo bonus, sono soggetti a prelievo fiscale. Il lavoro domestico è escluso anche in questo caso.

Ipotesi di avvicendamento

La formulazione del testo lascia presupporre che, nell’ipotesi di conclusione di un contratto a tempo indeterminato da parte di una madre con almeno 3 figli e passaggio a uno determinato o al lavoro autonomo, potrebbero avvicendarsi le due forme di bonus. Infatti la disposizione stabilisce che l’importo mensile di 40 euro sia corrisposto a condizione che il reddito annuo da lavoro non sia superiore a 40mila euro, che tale reddito non scaturisca da contratto dipendente a tempo indeterminato e «in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

Quindi, nell’ipotesi di passaggio da una forma di lavoro all’altra, verrebbe comunque riconosciuto un aiuto economico sempre che vi sia attività lavorativa nel mese.

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Fonte: Il Sole 24 Ore