
Bonus psicologo fino a 1.500 euro, domande al via dal 15 settembre. Dall’Isee alle graduatorie: ecco la circolare Inps
La domanda per il bonus psicologo per il 2025 potrà essere presentata da lunedì 15 settembre fino al 14 novembre. Lo chiarisce l’Inps con una circolare spiegando che ai fini della presentazione della domanda, il richiedente deve avere un Isee inferiore a 50mila euro. L’importo massimo che si può erogare è 1.500 euro per chi ha un’Isee inferiore a 15mila euro, 1.000 euro per chi ha un Isee tra i 15mila e i 30mila euro e 500 euro per chi ha un Isee tra i 30mila e i 50mila euro.
Le graduatorie
Le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tengono conto del valore Isee più basso e, a parità di valore Isee, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. L’Inps fa sapere che la Provincia autonoma di Trento ha comunicato al ministero della Salute la volontà di non finanziare la prestazione del bonus psicologo. Pertanto, d’intesa con il ministero della Salute, la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti in questa Provincia autonoma.
Le risorse
Per il 2025 le risorse sono pari a 9,5 milioni quindi basteranno al massimo per poco più di 6.300 richiedenti se, come accaduto negli anni precedenti, ci sarà una richiesta tra coloro che hanno l’Isee più basso per raggiungere l’importo massimo di spesa.
L’elaborazione delle graduatorie, spiega l’Inps, è comunicata tramite sms e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella domanda. In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, dandone comunicazione al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (Cnop), e siano regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi. Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
Massimo 50 euro a seduta
L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate. Nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione. Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio con il quale si comunica il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del contributo in oggetto utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.
Fonte: Il Sole 24 Ore