Caldo eccessivo, ecco quando le aziende possono chiedere l’integrazione salariale e come

Caldo eccessivo, ecco quando le aziende possono chiedere l’integrazione salariale e come

In questi giorni di grande caldo l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti per le aziende che intendono chiedere la cassa integrazione ordinaria a fronte di temperature elevate. Lo ha fatto con un messaggio (numero 2130 del 3 luglio 2025). Ecco, in sintesi, alcune indicazioni fornite dall’istituto di previdenza. Un chiarimento che arriva a poche ore dalla sottoscrizione del Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro. Le indicazioni dell’Inps riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere la cigo sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (Fis) o ai Fondi di solidarietà bilaterali .

Quando le aziende possono richiedere l’integrazione salariale

La prestazione può essere richiesta sia a fronte dell’ordinanza della pubblica autorità, per cause non imputabili all’impresa e ai lavoratori, sia laddove le temperature medesime risultino superiori a 35 gradi. Tuttavia, «anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura cosiddetta “percepita”, che è più elevata di quella reale.

Come fare richiesta

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”. In questo caso, i datori di lavoro devono soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza la necessità di doverla allegare.

La doppia causale

Le prestazioni di integrazione salariale possono essere riconosciute per i periodi di sospensione o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze. In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, chiarisce ancora l’Inps, è comunque possibile richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Non è comunque possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per “temperature elevate”. Tuttavia, nel caso in cui venga presentata un’istanza con causale “evento meteo” per “elevate temperature” riferita a periodi interessati anche da ordinanze di sospensione o riduzione delle attività lavorative per caldo eccessivo adottate dalla pubblica autorità, l’Inps chiarisce che nel corso dell’istruttoria si deve tenere conto di questa circostanza.

Fonte: Il Sole 24 Ore