Carte revolving: quando conviene avviare una controversia

Carte revolving: quando conviene avviare una controversia

Un po’ di preoccupazione nelle società finanziarie c’è. La sentenza n. 12838 del 13 maggio 2025 della Cassazione sulle carte revolving ha sicuramente dato uno scossone all’ambiente. Andiamo con ordine. La sentenza si è pronunciata per la nullità del contratto di apertura di credito con carta di tipo “revolving”, sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario, ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’Uic (Ufficio Italiano dei Cambi). Da Findomestic, società coinvolta nella vicenda e che contesta la decisione della Cassazione, precisano: «Allo stato attuale non c’è ancora una stima attendibile della dimensione del contenzioso, né per quanto riguarda la nostra realtà aziendale, né in riferimento al settore». Però della preoccupazione c’è.

«La nullità del contratto per la l’apertura del credito – spiega l’avvocato Letizia Vescovini -, potrà incidere esclusivamente sulla quota interessi e sulle voci di costo pattuite nel contratto impugnato che, in caso di accoglimento della nullità, non saranno dovuti; o meglio, non saranno dovuti gli interessi corrispettivi pattuiti in contratto, ma saranno dovuti quelli legali sull’importo finanziato. Tali interessi e spese se ancora non corrisposti non saranno dovuti dal titolare del finanziamento e, se invece sono già stati pagati, saranno imputati a capitale diminuendo il debito complessivo; rimarrà comunque dovuta la restituzione della somma capitale erogata al cliente maggiorata degli interessi legali».

Siccome una sentenza come quella in questione comporta sempre una attenzione dei clienti delle finanziarie che hanno sottoscritto contratti del genere, è legittimo che ci si ponga la questione se procedere con una lite. «È opportuno – continua Vescovini – valutare quali siano i costi/benefici di eventuali azioni legali: è consigliabile, prima di avviare una causa, che il titolare della carta richieda un conteggio degli interessi e spese recuperabili e lo confronti con i costi richiesti per l’avvio della procedura e, soprattutto, le spese in caso di soccombenza; se si tratta di importi recuperabili modesti il rischio soccombenza nella causa va sempre attentamente considerato perché potrebbe davvero non valerne la pena».

Si può fare sempre ricorso all’Abf che prevede costi di avvio molto più modesti. Chi però non fa causa in proprio, ma si avvale dell’assistenza tecnica, dovrebbe chiarire preventivamente quale sarà il compenso richiesto visto che nei procedimenti Abf non è previsto il rimborso delle spese legali. «In caso di accoglimento della domanda di nullità del contratto, nella migliore delle ipotesi non saranno dovuti gli interessi e le spese ma il capitale andrà comunque restituito; è necessario diffidare da chi propone azioni per vedere cancellato l’intero debito perché così non è» continua Vescovini.

Fonte: Il Sole 24 Ore