Cedu, infondato il ricorso di Cospito contro il 41-bis
Per la Corte europea dei diritti dell’Uomo l’applicazione del regime speciale del 41-bis per Alfredo Cospitoè legittima e compatibile con le sue condizioni di salute, il cui deterioramento è dovuto al lungo sciopero della fame. I giudici di Strasburgo hanno così considerato, con una decisione, «manifestamente infondato» il ricorso di Cospito presentato alla Cedu a febbraio del 2023 sul presunto trattamento “disumano” da parte dello Stato, nei confronti dell’anarchico, detenuto al 41-bis. Per gli eurogiudici il cosiddetto carcere duro non viola la convenzione europea che, con l’articolo 3 vieta i trattamenti inumani e degradanti. Negato anche il contrasto con l’articolo 11 che tutela il diritto alla salute.
Cade così la tesi sostenuta nel ricorso di Cospito, secondo il quale il regime speciale, di solito applicato nei reati di mafia, fosse arbitrario e costituisse trattamento inumano e degradante, contestando anche la mancanza di motivazioni adeguate e la severità delle restrizioni imposte da un regime non compatibile con le sue condizioni di salute. La Cedu, però, avalla quanto già stabilito dalla Cassazione, considerando le sentenze dei giudici interne ben motivate nel giustificare il 41-bis.
Motivate le decisioni interne
Ad avviso degli eurogiudici, «l’ordinanza ministeriale dà una descrizione dettagliata e personalizzata, basata su prove fornite da diversi organismi e agenzie statali, tra cui, tra l’altro, i precedenti penali, le sue condanne penali, il suo ruolo all’interno di quelle che sono definite associazioni sovversive e, in particolare, alcuni movimenti anarchici». Nelle motivazioni affidate a una decisione, la Cedu sottolinea che il ministro si è basato sulle prove relative alla rete di sostegno a cui Cospito aveva accesso, nonché sulla presenza costante e sull’attuale stato di attività di questi movimenti in Italia e all’estero. Infine, è stato accertato che Cospito, le cui numerose comunicazioni dalla prigione – comprese quelle che l’ordinanza descriveva come scritti che sostenevano la lotta armata e incitavano all’uso della violenza a sostegno della causa anarchica – avevano contribuito, alla luce delle prove a disposizione delle autorità, a identificare obiettivi e stimolare attacchi contro le istituzioni statali.
Per quanto riguarda le condizioni di salute di Cospito e la loro compatibilità con il 41 bis e la detenzione in generale, sulla base delle prove a sua disposizione, a minare il fisico dell’anarchico – ad avviso dei giudici di Strasburgo -, sarebbe stato lo sciopero della fame, iniziato il 20 ottobre 2022 e terminato il 9 aprile 2023, sui cui effetti dannosi l’anarchico era stato informato dai medici. I tribunali interni dunque, nel rigettare la richiesta di sospensione della pena detentiva per motivi di salute, si sono basati su più perizie mediche.
La difesa
Ad esprimere rammarico per la decisione dei giudici europei il difensore di Alfredo Cospito Flavio Rossi Albertini: «Prendiamo amaramente atto della decisione, tutto sommato scontata, la giurisprudenza della Cedu è nota e non lasciava grandi speranze di successo». La speranza è che il regime speciale non venga prorogato. «Tra pochi mesi scadrà il termine di quattro anni del provvedimento applicativo – ha detto Rossi Albertini – e vedremo quali saranno i pareri che giungeranno al Ministro Nordio sulla necessità o meno del rinnovo».
Fonte: Il Sole 24 Ore