Chiude l’accesso al mare con un cancello: indagata per invasione di terreni
È illegittimo collocare cancelli di ingresso in corrispondenza di una strada comunale di accesso al mare, rendendola di fatto esclusiva: il diritto di accesso al mare, infatti, deve essere sempre garantito. Lo statuisce, con la sentenza 34955/2025, la seconda sezione penale della Corte di cassazione che si è espressa sulla vicenda della titolare settantatreenne di una società balneare pugliese.
Priorità al diritto di accesso al mare
Non è sufficiente l’autorizzazione del Comune, nonostante la strada in questione sia municipale, perché l’ente territoriale deve sempre rispettare le fonti sovraordinate, nel caso specifico legge nazionale e normativa comunitaria. La legge 296/2006 sancisce l’obbligo di garantire accesso e transito gratuiti a chi desidera raggiungere il bagnasciuga, anche per la balneazione. Tra il cittadino e il suo diritto di accedere al mare, che ha rango costituzionale, non si possono frapporre concessioni di spazi demaniali marittimi o di vie di accesso al mare. La Suprema Corte ricorda, inoltre, come il principio costituzionale di tutela della personalità umana sia in relazione anche con il paesaggio, rendendo così prevalente la funzionalità del bene per l’interesse della collettività anche sull’aspetto demaniale.
L’orientamento della giurisprudenza
Anche la giustizia amministrativa – Tar della Campania, pronunce 1498 e 1499/2024 – ha ribadito che è compito delle Regioni equilibrare le aree concesse a privati con le spiagge libere e individuare i varchi che consentano accesso e transito libero a chi desideri raggiungere il bagnasciuga anche per la balneazione. E pure il Consiglio di Stato (ordinanza 2543/2015) ha sottolineato che l’obbligo di consentire accesso e transito verso il mare è addirittura una «clausola necessaria» per ottenere la concessione balneare.
I concessionari balneari, quindi, nonostante una prassi diffusa su molti litorali – anche prestigiosi – non possono mai e in alcun modo impedire, con limitazioni strutturali, l’accesso e il transito dei cittadini. Per queste ragioni, argomenta la Corte di legittimità, la titolare della concessione tarantina, oltre a subire il sequestro del cancello «esclusivo», resta indagata anche per il reato di «invasione di terreni».
Fonte: Il Sole 24 Ore