Commercialisti, censura per chi accetta un compenso «non equo»

Commercialisti, sanzioni light per chi non rispetta la legge sull’equo compenso. È quanto prevede il nuovo Codice delle sanzioni approvato ieri dal Consiglio nazionale e in vigore da oggi. Dopo le modifiche al Codice deontologico, che ha introdotto le norme sull’equo compenso e aggiornato le regole deontologiche della professione, è stato rivisto anche il sistema sanzionatorio. «Un nuovo step a questo processo di rinnovamento dei nostri Codici – commenta il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio – per favorire sempre più comportamenti corretti e rispettosi tra colleghi, verso le istituzioni e verso i nostri clienti».
Nel caso dell’equo compenso chi accetta o propone un compenso che non rispetta la legge 49 del 2023, rischia la censura, cioè un richiamo formale con annotazione ai margini dell’Albo professionale. «Nei casi meno gravi – spiega Pasquale Mazza, consigliere del Consiglio nazionale con delega ai compensi e alla deontologia – i consigli di disciplina possono non irrogare la sanzione della censura e scrivere una lettera di richiamo che costituisce un precedente».

L’esercizio abusivo

Confermata la sanzione della sospensione fino a due anni in caso di esercizio abusivo della professione che, in base alla versione aggiornata dell’articolo 42, si verifica anche quando si accettano incarichi «congiuntamente a soggetti non abilitati per svolgere e eseguire prestazioni professionali contenute nell’ordinamento professionale e ci si avvale, per l’esercizio di prestazioni riservate, di soggetti non abilitati».

L’obbligo di assicurazione

In tema di obbligo di assicurazione è prevista una sospensione fino a sei mesi per chi non stipula una polizza, mentre la mancata comunicazione al cliente degli estremi della polizza sottoscritta è sanzionata con la censura.Inasprite le sanzioni per chi viola i doveri di integrità e di obiettività; dove prima era prevista la sola censura ora è applicabile anche la sospensione fino a un anno (integrità) o fino a 6 mesi (obiettività). Sospensione fino a un anno anche in caso di esercizio della professione in situazioni di incompatibilità.

Pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali

Passa dalla censura alla sospensione fino a tre mesi la sanzione per il commercialista che presta una garanzia personale o professionale a favore del proprio cliente. Resta la censura per tutte le violazioni in materia di pubblicità e utilizzo improprio dei titoli professionali; mentre per le critiche a mezzo social accanto alla censura si rischia anche la sospensione fino a tre mesi. Stretta anche in caso di “violazione dei doveri relativi al comportamento professionale” dove la sanzione può arrivare anche alla sospensione fino a 6 mesi.
Ritoccate un po’ al ribasso le sanzioni per chi non raggiunge i crediti formativi richiesti: chi non matura nessun credito rischia la sospensione di tre mesi (e non più di sei) e chi ha meno di 30 crediti può essere sospeso per due mesi (e non tre come prima).

Fonte: Il Sole 24 Ore