
Commercio itinerante, la licenza vale su tutto il territorio nazionale
La licenza per il commercio itinerante consente la vendita su tutto il territorio nazionale, anche al di fuori della partecipazione a fiere, regionali e nazionali. La Cassazione, nel nome della libera concorrenza affermata anche dalla direttiva Bolkestein, accoglie il ricorso contro la sanzione amministrativa inflitta da Roma Capitale a un commerciante “on the road” campano per aver venduto la sua merce nella Capitale pur avendo una licenza rilasciata dalla sua regione. La Suprema corte annulla, dunque, la sanzione che era stata invece avallata dal Tribunale. Secondo i giudici di merito, infatti, il cosiddetto decreto Bersani del ’98 che ha aperto alle liberalizzazioni anche nel commercio consente, anche dopo le modifiche che sono intervenute successivamente, la vendita in forma itinerante su tutto il territorio nazionale solo nell’ambito delle fiere.
La direttiva Bolkestein
I giudici di legittimità, decidendo nel merito, valorizzano la ratio «direttiva Bolkestein» sulla libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi del mercato interno e del Dlgs (59/2010) di attuazione, che persegue gli stessi obiettivi. Il fine principale delle norme è quello di una completa realizzazione del mercato interno dei servizi nell’Unione europea, armonizzando le regole ed eliminando gli ostacoli che impediscono ai prestatori di operare oltre i confini nazionali. Un quadro che si basa su «principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità nella regolamentazione dei servizi – si legge nella sentenza – prevedendo l’eliminazione dei requisiti non giustificati o eccessivamente restrittivi che potrebbero ostacolare la libertà d’impresa».
Le autorizzazioni
Su questa linea si muove anche la norma sul regime delle autorizzazioni (Dlgs 59/2019) in base alla quale «l’autorizzazione permette al prestatore di accedere all’attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l’apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici; sono fatte salve le ipotesi in cui la necessità di un’autorizzazione specifica o di una limitazione dell’autorizzazione a una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale». E per la Cassazione nel caso dell’esercizio di commercio itinerante su autorizzazione permanente, non è possibile individuare un «motivo imperativo di interesse generale».
Fonte: Il Sole 24 Ore