Comparto sanità: arrivano l’assistente infermiere e l’educatore socio pedagogico

Comparto sanità: arrivano l’assistente infermiere e l’educatore socio pedagogico

Il contratto collettivo del Comparto è stato quindi firmato alle 14,40 del 27 ottobre e il testo è stato pubblicato immediatamente sul sito dell’Aran in quanto il Ccnl entrava in vigore il giorno successivo. Dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 ottobre, il giorno successivo il testo è stato trasmesso alla Corte dei conti, le cui Sezioni riunite in sede di controllo, nell’adunanza del 23 ottobre, hanno espresso parere favorevole, certificando positivamente, con alcune osservazioni e raccomandazioni, l’ipotesi di Ccnl del comparto Sanità per il triennio 2022-2024; il presidente dell’Aran ha, quindi, potuto convocare le sei sigle sindacali maggiormente rappresentative per la firma definitiva del rinnovo. Il testo è stato firmato da quattro organizzazioni e dalle rispettive confederazioni ma non da due delle sei. È stato confermato lo schieramento del 18 giugno con la Cgil e la Uil che non hanno firmato, con una certa sorpresa riguardo a quest’ultima sigla perché di recente sembrava aver cambiato posizione riguardo ai contratti delle Funzioni locali e della Istruzione d ricerca.

Testo più snello con 69 articoli e un allegato

Il testo contrattuale è composto da 69 articoli, un allegato, cinque tabelle e due dichiarazioni congiunte. E’ decisamente più snello del precedente del 2022 – erano 113 articoli – perché molte clausole sono rimaste invariate (sono 24 gli articoli del 2022 sopravvissuti, con particolare riferimento alle procedure disciplinari). Una gran parte del contratto provvede a disapplicare e sostituire norme pregresse (sono disapplicati 41 articoli del 2022, 2 del 2018 e 1 del 2001). Sono completamente nuove, infine, una serie di clausole tra le quali spiccano l’istituzione dell’Educatore professionale socio pedagogico e dell’Assistente infermiere, le prestazioni aggiuntive, le attività di collaborazione, le attività esercitabili in deroga alla esclusività, alcune sperimentazioni sulle ferie, l’age management, il patrocinio in caso di aggressioni (19 articoli).

Anche in questo contratto, come in tutti quelli degli ultimi anni, le osservazioni del MEF sono state parecchie e abbastanza invasive. Sono stati chiesti una trentina di chiarimenti cui l’Agenzia negoziale ha puntualmente risposto e ha condiviso in 4 o 5 casi la necessità di apportare correzioni al testo della Preintesa. Rispetto alla stesura del 18 giugno scorso, non sono stati corretti alcuni errori materiali relativi alla numerazione o ai riferimenti normativi incrociati.

Soggetti abilitati al secondo livello di contrattazione collettiva

Un aspetto molto delicato del Ccnl, del quale si è già parlato lo scorso 15 settembre sul sito, riguardava soggetti i abilitati al secondo livello di contrattazione collettiva. La previsione della clausola nazionale (art. 9) sembrava identica al passato, ma nel comma 3, dopo la parola “firmatarie” – in relazione alle OO.SS. di categoria – dal 2022 non c’era più la precisazione ”del presente Ccnl”, potendosi quindi riferire teoricamente ad un “qualsiasi altro“ Ccnl. Per completezza, si segnala che nel Ccnl delle Funzioni centrali del 27.1.2025 – firmato da quattro sigle sulle sette ammesse alla trattativa – il passaggio in questione fa riferimento alle “organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Ccnl triennale”, quindi addirittura una terza formulazione diversa, per la Sanità, da quella del 2018 e da quella della Preintesa del 18 giugno. Era difficile pensare che fosse una semplice e inavvertita modifica formale, perché con la nuova formulazione, si sarebbe prevenuto il contenzioso che, invece, era avvenuto nel 2018, a causa della mancata sottoscrizione da parte di Nursind e Nursing Up (che poi firmò per adesione il 6 ottobre 2018). Ricordo che Nursind in quegli anni è stato escluso dalla contrattazione integrativa, dal confronto e dalla partecipazione all’OPI e che alcuni ricorsi proposti subito dopo l’entrata in vigore del Ccnl vennero respinti dai Giudici del lavoro. Intendiamoci, quello che è stato ipotizzato sopra non ha alcuna pretesa di certezza o di versione ufficiale, ma è la mera rappresentazione letterale del testo contrattuale di giugno che, indiscutibilmente, era “strano”. Quando si parlava dei soggetti sindacali si riscontravano due formulazioni: una generica (art. 9, comma 3 e art. 6, comma 3 che rinvia all’art. 9) e due dove si specifica “firmatarie del presente contratto” (art. 7, comma 1 e art. 8, comma 3, lettera a). Una cosa era certa, però: la lettura e l’applicazione dell’art. 9 sarebbero state assai controverse, basta leggere quanto dichiarato il 23 ottobre dal maggiore sindacato nel comunicare l’appuntamento per la firma definitiva, auspicando “l’avvio immediato della contrattazione integrativa nel rispetto delle regole e della rappresentanza”.

Fonte: Il Sole 24 Ore