Con la falsa fatturazione vantaggio fiscale per tutti

Con la falsa fatturazione vantaggio fiscale per tutti

L’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti porta a dividere in parti uguali, tra cedente e cessionario, il relativo vantaggio fiscale. Fino a prova contraria almeno, trasferendo quindi sul contribuente, con relativa inversione, l’onere della prova. Questo il principio di diritto cristallizzato nelle conclusioni dell’ordinanza 29299 della Sezione tributaria della Cassazione depositata il 5 novembre.

Il ricorso

Otto anni fa, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza 1083/33/17 del 15 marzo 2017, accolse l’appello principale dell’agenzia delle Entrate respingendo l’appello incidentale di una società cooperativa in liquidazione contro la sentenza 9686/05/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva accolto parzialmente il ricorso della società contribuente nei confronti di quattro avvisi di accertamento per Ires, Irap e Iva relative agli anni d’imposta 2006-2009.

Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso a causa dell’emissione di fatture per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti nei confronti di un’altra società cooperativa.

Tra i motivi di ricorso veniva messo in evidenza come la Commissione tributaria regionale aveva illegittimamente avallato la tesi dell’amministrazione finanziaria, secondo la quale il vantaggio fiscale illegittimamente ottenuto con l’emissione di false fatture sarebbe stato equamente ripartito tra le due cooperative. Criterio, sosteneva la tesi difensiva, che sarebbe inutilizzabile in assenza di riscontri esterni idonei a sostenerlo oppure di fatti notori, tanto da fare concludere per l’infondatezza dell’accertamento per l’assenza di una solida base indiziaria.

Fonte: Il Sole 24 Ore