Con la riforma “Italia in scena” compensi ai membri dei CdA dei musei, ma non ai comitati scientifici

Con la riforma “Italia in scena” compensi ai membri dei CdA dei musei, ma non ai comitati scientifici

In un’estate che si preannuncia intensa per il settore dell’arte e il dibattito sulle politiche culturali, approda alla Camera la proposta di legge “Italia in scena”, a firma dell’onorevole Federico Mollicone. Tra le novità più rilevanti per il settore museale spicca l’art. 4, comma 4, che introduce la possibilità di riconoscere compensi e gettoni di presenza ai membri dei consigli di amministrazione dei musei statali. Accanto al rimborso spese già previsto per i consiglieri non residenti nella città sede del museo, la norma mira a introdurre forme di compensazione economica che incentivino l’efficacia, l’efficienza e la qualità della governance museale. Un cambio di passo che, se approvato, sancirebbe una svolta simbolica e operativa nella valorizzazione professionale degli organi direttivi delle istituzioni culturali.

Un decreto per definire gli importi

La determinazione dei criteri, dei limiti e degli importi sarà affidata a un decreto del Ministro della Cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge. Il decreto dovrà rispettare i princìpi di proporzionalità e congruità, tenendo conto della complessità e specificità degli incarichi, nonché di trasparenza e omogeneità delle procedure.

Si tratta di una novità rilevante: fino a oggi, infatti, ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.M. 23 dicembre 2014 (come modificato dal D.M. 14 ottobre 2015), la partecipazione ai consigli di amministrazione e ai comitati scientifici non dava diritto ad alcun compenso, gettone o indennità. Era previsto solo il rimborso, delle spese di viaggio documentate per i membri non residenti nel comune del museo.

La proposta introduce, quindi, un gettone di presenza che riguarderà esclusivamente i membri dei CdA, lasciando fuori i Comitati scientifici, senza fornire una spiegazione per questa esclusione. Inoltre, la normativa precedente, ossia quell’art. artt. 11 D.M. 23 dicembre 2014 o l’art. 1(1)(a) D.M. 14 ottobre 2015, non viene menzionata né abrogata, sollevando dubbi interpretativi sulla sua convivenza con le nuove disposizioni.

Fonte: Il Sole 24 Ore