Congedo fino a 24 mesi e permessi aggiuntivi retribuiti, come cambia la 104 per i “fragili”

Congedo fino a 24 mesi e permessi aggiuntivi retribuiti, come cambia la 104 per i “fragili”

Nel settore privato, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente recuperata tramite conguaglio con i contributi previdenziali; nel settore pubblico, è prevista una misura specifica di sostituzione del personale scolastico, con oneri valutati in 1.240.000 euro annui a decorrere dal 2026, a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.

Promozione della ricerca e valorizzazione del merito accademico

L’articolo 3 istituisce, nello stato di previsione del ministero dell’Università e della Ricerca, un fondo di due milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, destinato all’istituzione e al conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche. I destinatari sono studenti laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche o delle professioni sanitarie. Con decreto del ministro dell’Università e della Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge e di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno definiti i requisiti, i parametri di merito e le modalità di istituzione ed erogazione.

Innovazione digitale e infrastruttura dell’Inps

L’articolo 4 prevede lo sviluppo e l’adeguamento dell’infrastruttura tecnologica dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), autorizzando una spesa di 500.000 euro per l’anno 2026 e di 20.000 euro annui a decorrere dal 2027, con onere corrispondente assicurato mediante riduzione del Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L’obiettivo è supportare l’attuazione della legge attraverso sistemi informativi adeguati, garantendo la tracciabilità, l’efficienza e la tempestività delle istruttorie e delle erogazioni.

Una riforma di civiltà

Con la legge 106/2025 il legislatore riscrive la grammatica della tutela del lavoratore affetto da patologie gravi, aggiornando la storica legge 104/1992 alle esigenze di un mercato del lavoro flessibile, digitale e inclusivo.

Il nuovo impianto introduce un equilibrio evoluto tra diritto alla salute e continuità occupazionale: il congedo fino a ventiquattro mesi, la priorità nell’accesso al lavoro agile e i permessi aggiuntivi retribuiti rappresentano strumenti di civiltà giuridica, che spostano l’attenzione dalla “malattia come assenza” alla “fragilità come condizione da integrare”.

Fonte: Il Sole 24 Ore