Crollo hotel Roma di Amatrice, confermata la condanna per il direttore dei lavori
Per il crollo dell’hotel Roma ad Amatrice, la Cassazione conferma la condanna per il progettista strutturale e direttore dei lavori di ampliamento della struttura, fatti nel 1975. L’ingegnere, classe 1938, unico imputato ancora in vita tra i quattro individuati dalla Procura di Rieti come presunti responsabili per il crollo dell’albergo-ristorante di Amatrice, a seguito del terremoto del 2016, ha visto confermato il verdetto della Corte d’appello per crollo colposo e omicidio colposo, ma per la morte di una sola delle sette vittime nell’albergo, deceduta dopo l’evento, nel novembre 2016. Per le altre sei vittime, già in appello, era stata dichiarata la prescrizione con una conseguente riduzione della pena, passata dai cinque anni e sei mesi, stabiliti in primo grado, ai due anni e sei mesi fissati in appello.
La posizione di garanzia
La Suprema corte avalla la decisione della Corte territoriale, valorizzando la posizione di garanzia rivestita dall’imputato e la violazione di alcune norme in vigore. «Se il ricorrente avesse rispettato le cautele e le regole imposte dalla buona tecnica e dalle leggi vigenti all’epoca del progetto strutturale e dell’esecuzione dell’ampliamento, sia in fase progettuale sia in fase esecutiva – si legge nella sentenza – il crollo non si sarebbe ragionevolmente verificato o si sarebbe verificato secondo modalità apprezzabilmente meno gravi». Una valutazione – precisa la Suprema corte – che i giudici di merito hanno ancorato non solo «alla natura e alla gravità delle violazioni accertate ma anche alla ricognizione degli effetti del sisma rispetto agli edifici circostanti, ovvero ad un’analisi comparativa già avallata, come metodo di accertamento della verifica dell’utilità del comportamento alternativo lecito, dalla giurisprudenza di legittimità».
Il nesso causale tra le violazioni e il crollo
All’attenzione della Corte di merito era finito il comportamento del terzo corpo di fabbrica che componeva il complesso alberghiero, realizzato nel 1988, su progetto del ricorrente. Un corpo di fabbrica più recente che, dopo una verifica tecnica strutturale, fatta dal consulente tecnico del pubblico ministero, era risultato privo dei gravi vizi progettuali e costruttivi dell’originaria porzione creata negli anni 1968 – 1969, come da quelli che caratterizzavano l’ampliamento laterale degli anni 1975 – 1977, perché dotato di un idoneo giunto sismico e progettato per resistere al terremoto.
Il rispetto delle norme antisismiche
Secondo i giudici la circostanza che quel corpo di fabbrica, edificato nel rispetto della normativa antisismica, abbia resistito alla scossa e non sia crollato «dimostra la sussistenza del nesso causale tra le violazioni contestate e il crollo delle altre due porzioni di fabbrica. Inoltre – hanno rilevato i giudici – i filmati in atti valevano a documentare che non vi era stata alcuna devastazione dell’abitato circostante l’albergo». Questo a dimostrazione che la forza sismica non era stata di portata tale da escludere che anche l’osservanza delle regole violate non sarebbe servita a evitare il crollo. Da qui l’inammissibilità del ricorso dell’imputato.
Fonte: Il Sole 24 Ore