Csm in campo per la riduzione dei tempi del processo civile

Csm in campo per la riduzione dei tempi del processo civile

Approvato il piano del Csm per avvicinare gli obiettivi Pnrr di abbattimento dell’arretrato (-90%) e, soprattutto, di riduzione della durata dei processi civili (-40%), entro giugno 2026. Un pacchetto di misure quello varato dal plenum ora all’esame del ministero della Giustizia che ne potrà tradurre i contenuti in un futuro intervento legislativo, in forma di autonomo decreto legge oppure di emendamenti da presentare in Parlamento a provvedimenti in discussione.

Le criticità

Nella delibera si sottolinea innanzitutto una serie di criticità, che vanno dalla scopertura degli organici sia dei magistrati (a oggi ne mancano 1.817) sia del personale amministrativo (attualmente a 40%) alla necessità di una revisione della geografia giudiziaria per una più ragionevole distribuzione degli organici sul territorio. Ma indispensabile, in un contesto oltretutto di significative modifiche processuali, sarebbe ancheil potenziamento della conciliazione in primo grado, considerato l’andamento delle iscrizioni che sono passate, nei tribunali, dalle 866.507 del 2019 alle 927.349 del 2024 con un aumento di oltre il 12% di nuovi procedimenti.

Le proposte

E tuttavia il Csm mette in campo proposte concrete sia sul piano strutturale sia su quello emergenziale. Sul primo versante, la quota di contenzioso sulla quale è possibile incidere è quella che vede come controparte una pubblica amministrazione, in particolare gli enti previdenziali, il ministero dell’Interno e il Fisco. Quanto a quest’ultimo l’ipotesi è di disporre l’estinzione dei giudizi tributari in corso in Cassazione con oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di definizione agevolata 2022-2024 per effetto del versamento della prima o unica rata.

La protezione internazionale

Come pure si potrebbe agevolmente individuare una soluzione per due altre criticità: i procedimenti per il riconoscimento dellacittadinanza che ingolfa alcuni uffici giudiziari e quelli per il riconoscimento della protezione internazionale sopravvenuto dopo un diniego impugnato in giudizio.

Fonte: Il Sole 24 Ore