
Cumulo tra pensioni e redditi da lavoro autonomo, ecco chi deve comunicarli e chi no all’Inps entro il 31 ottobre
Arrivano i chiarimenti dell’Inps sul cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo (messaggio 3036 del 13 ottobre). Il decreto legislativo 503/92, nell’introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, ha previsto che, ai fini dell’applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all’ente che eroga la pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all’anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell’Irpef per il medesimo anno d’imposta.
Di conseguenza, ricorda l’ente di previdenza, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro il 2024, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per tale anno sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2025 – data di scadenza della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 – i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024. I redditi da lavoro autonomo vanno dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito d’impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.
Le sanzioni
I titolari di pensione che omettono di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo sono tenuti a versare all’ente previdenziale di appartenenza una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima. Questa somma sarà prelevata dall’ente previdenziale competente sulle rate di pensione dovute al trasgressore.
Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2024
Sono esclusi dall’obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, alcune categorie di persone. Eccole: i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994; i titolari di pensione di vecchiaia; i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro; i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro; i titolari di pensione o di assegno di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (su quest’ultimo punto l’Inps precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi).
Pensionati di inabilità/invalidità per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici
Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione/redditi da lavoro opera per i trattamenti pensionistici di inabilità. Queste fattispecie si configurano nei trattamenti pensionistici privilegiati (indistintamente per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione), nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni. Ciò premesso, fermo restando il concetto generalizzato di divieto parziale di cumulo con i redditi dei predetti trattamenti pensionistici, si chiarisce che lo stesso divieto non opera nei confronti dei trattamenti privilegiati erogati agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza che transitano all’impiego civile nella pubblica amministrazione, per inidoneità al servizio militare o d’istituto. Il trattamento pensionistico di inabilità (avente decorrenza dal 1° gennaio 2001) è regolato, ai fini del regime di cumulo, dalla legge 388/2000, che, a decorrere dall’entrata in vigore della stessa, prevede che le quote di pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70% e sono cumulabili nella misura del 50% con i redditi da lavoro dipendente; nel caso di reddito da lavoro autonomo le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30% dei redditi. In sede di compilazione telematica dell’istanza di pensione, il richiedente sottoscrive l’avvertenza che, in caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma/dipendente dopo la cessazione dal servizio, deve darne tempestiva comunicazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore