
Da comunicare le cessioni di oro da investimento destinato alla lavorazione
Le cessioni di oro da investimento destinato a successiva lavorazione sono soggette all’obbligo di comunicazione all’Anagrafe Tributaria cosiddetta “rapporti finanziari”. Con la risposta 6/2025 l’agenzia delle Entrate chiarisce che l’operazione dopo le ultime modifiche normative del settore ricade nell’alveo dell’articolo 7, co. 6, del Dpr n. 605/1973.
L’intervento chiarificatore, innescato da Antico – Associazione nazionale tutela comparto oro – si è reso necessario in seguito alla modifica apportata dal Dlgs 211/2024 alla definizione di “oro da investimento” di cui all’art. 1, co. 1, lett. a) della L. n° 7/2000, nel cui novero attualmente rientra anche l’oro (lingotti, placchette, monete) destinato a successiva lavorazione.
Le Entrate evidenziano che in relazione all’obbligo di comunicazione all’Archivio dei Rapporti Finanziari da parte degli Operatori Professionali in Oro, la ex Direzione centrale accertamento, con la Nota dell’8 agosto 2013, aveva già chiarito che l’obbligo comunicativo in esame è riferito alle sole operazioni aventi ad oggetto oro da investimento e non anche a quelle aventi alla base oro industriale.
Tuttavia, con la medesima Nota, veniva precisato che «le cessioni di ’’oro da investimento’’, effettuate nei confronti di imprese di produzione di oggetti preziosi, pur trattandosi di transazioni aventi ad oggetto oro destinato non più a riserva di valore, ma a successiva lavorazione, rientrano nell’obbligo di comunicazione in ragione del fatto che si tratta di materia ricompresa nella categoria di cui alla lettera a) dell’art. 1 della legge 7/2000 e, ai fini che qui interessano, per fornire opportune indicazioni circa l’effettiva destinazione dell’oro da investimento a diversi usi, ovvero usi industriali».
Con la Risposta n° 6/2025, l’Agenzia sottolinea che le indicazioni avanti richiamate (rif. Nota del 08/08/2013) continuano ad essere ancora attuali, tanto più ora che la nuova definizione di cui all’art. 1, co. 1, lett. a) della L. n° 7/2000, ricomprende espressamente tra l’oro da investimento, anche quello destinato a successiva lavorazione, ossia quello non più destinato a riserva di valore ma a uso industriale, per il quale, dunque, ricorre l’obbligo di comunicazione.
Fonte: Il Sole 24 Ore