
Da oggi congedo aggiuntivo per i malati oncologici
In vigore da oggi la legge 106/2025 che ha introdotto, in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, nuove disposizioni per la conservazione del posto di lavoro e la fruizione di permessi per visite, esami e cure mediche.
I lavoratori dipendenti
Le nuove misure, che si applicano ai lavoratori dipendenti del settore privato e del pubblico impiego, prevedono che, laddove lo stato di malattia comporti un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il dipendente abbia diritto a un congedo straordinario fino a 24 mesi. La condizione deve essere certificata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.
Il congedo potrà essere goduto in modo continuativo o frazionato ed è incompatibile con lo svolgimento di qualsivoglia altra attività lavorativa. Nel periodo di astensione dal lavoro, l’anzianità di servizio non matura e il dipendente non percepisce la retribuzione. Inoltre, tale periodo non è computato ai fini previdenziali, ma il lavoratore può riscattarlo attraverso la contribuzione volontaria.
Il nuovo congedo non costituisce ostacolo al godimento di altri benefici economici o giuridici di cui il dipendente sia già beneficiario e la sua fruizione presuppone che siano interamente decorsi gli altri periodi di assenza (retribuiti o meno) spettanti a qualunque titolo al lavoratore (per esempio, periodo di congedo per gravi motivi familiari previsto dal Ccnl o per malattia e infortunio, inclusa l’aspettativa non retribuita). Sotto questo profilo, il congedo di 24 mesi costituisce una sorta di tutela di ultima istanza, di cui ci si può avvalere dopo aver esaurito le altre misure di legge e contrattuali collettive. È una novità di rilievo, per cui il lavoratore, che oggi sta consumando il periodo di comporto, dal 9 agosto ha anche a disposizione i 24 mesi di congedo straordinario.
I lavoratori autonomi
Un meccanismo analogo è previsto per i lavoratori autonomi che versano nelle stesse condizioni di malattia, essendo stabilito il diritto di sospendere l’attività resa in via continuativa per un massimo di 300 giorni per anno solare (rispetto ai 150 previsti per le altre malattie), durante il quale non matura alcun corrispettivo. Però è fatta salva, attraverso il richiamo all’articolo 14, comma 1, della legge 81/2017, l’estinzione del rapporto per il venir meno dell’interesse del committente.
Fonte: Il Sole 24 Ore