
Dalla sanatoria ai controlli motivati, ok al decreto fiscale
Parte la nuova edizione del ravvedimento speciale accompagnata dal maggiore rigore nelle verifiche fiscali in azienda. Sono i due capitoli che caratterizzano il passaggio parlamentare del decreto fiscale la cui legge di conversione ha avuto martedì 29 luglio il via libera definitivo del Senato con voto alzata di mano.
Diventa così operativo il ravvedimento speciale che consentirà, ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità e che aderiscono al concordato preventivo, di sanare le annualità 2025-2026 versando la sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell’Irap. In pratica una riedizione del regime analogo a quello previsto per il biennio 2024-2025. La novità è che l’accesso alla sanatoria sarà possibile dal 1° gennaio 2026 al 15 marzo 2026, visto che solo in questo periodo sarà possibile effettuare i versamenti necessari per bloccare l’effetto di possibili accertamenti sulle annualità bonificabili che sono quelle che vanno dal 2019 al 2023. Il versamento della sostitutiva deve essere effettuato o in un’unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026 o in massimo di 10 rate mensili (maggiorate degli interessi) a partire dal 15 marzo 2026.
La seconda novità, come detto, è quella destinata a mettere dei paletti alle verifiche fiscali in azienda. Una modifica allo Statuto del contribuente stabilisce che negli atti di autorizzazione e nei verbali redatti dai verificatori di Entrate e Guardia di Finanza «dovranno essere espressamente e adeguatamente indicate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso». Con questo intervento il Parlamento punta a dare una risposta alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha condannato l’Italia per le regole poco garantiste sugli accessi fiscali in azienda. Tra le richieste c’era anche l’obbligo di informare il contribuente del raggio d’azione della verifica nella sede dell’attività prima che sia avviata e il diritto di essere assistito da un professionista, consentendo anche un’effettiva tutela giurisdizionale per contestare la verifica in sede che ecceda dal perimetro, senza dover poi aspettare i tempi dell’emissione dell’atto di accertamento. La nuova stagione degli accessi in azienda riguarda però solo il futuro perché l’indicazione e la motivazione a supporto dell’accesso si applicheranno agli atti di autorizzazione e ai verbali redatti dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, mentre restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti prima del nuovo corso.
Arriva poi l’addio all’addizionale Irpef del 10% sui compensi variabili (bonus e/o stock option) erogati a manager/dirigenti e amministratori di holding industriali superiori a una volta la retribuzione fissa. Una modifica che si applicherà già dall’anno d’imposta 2025 e quindi per le ritenute già operate e versate nei primi mesi dell’anno comporterà la necessità di procedere al recupero effettuando un conguaglio alla prima scadenza di versamento utile (si veda il Sole 24 Ore del 22 luglio).
Tra le modifiche introdotte in conversione ce n’è anche una finalizzata a ridurre il contenzioso tributario pendente perché potrà essere considerata estinta la lite sulle cartelle oggetto della rottamazione quater anche dopo il pagamento della prima o unica rata senza dover quindi attendere il completamento del piano dei versamenti fino a fine novembre 2027. La norma che era contenuta nelle bozze iniziali del decreto e poi non è entrata nella versione pubblicata in «Gazzetta Ufficiale» ma ora “ritorna” anche dopo la richiesta formulata dal Csm tra le soluzioni da adottare per smaltire l’arretrato con una particolare attenzione alla Cassazione, e aiutare a centrare gli obiettivi Pnrr.
Fonte: Il Sole 24 Ore