
Daspo, anche frequentare zone limitrofe allo stadio è reato
Ricevono il daspo, con obbligo di firma 15 minuti dopo l’inizio della partita e 15 minuti dopo la fine, ma frequentano un bar nelle vicinanze dello stadio: tre tifosi del Torino vengono condannati per aver violato la misura. Lo stabilisce la terza sezione penale della Cassazione con la sentenza 34370/2025.
La vicenda
I tre tifosi, a cui era stato vietato l’accesso all’area dello stadio durante le partite del Torino, in occasione della gara con il Monza si erano incontrati con un gruppo di ultras davanti a un bar distante poco più di 500 metri dallo stadio Olimpico. I tre uomini, però, avevano sostenuto che non costituisse reato la presenza in luoghi proibiti perché determinata da ragioni personali e perché nessuno scontro, in concreto, si era verificato.
L’orientamento della Cassazione
Chiarisce però la Suprema corte che la ratio della norma è proprio quella di evitare contatti tra tifosi e sottolinea che il bar in questione era frequentato anche da frange violente del tifo organizzato, era stato in passato teatro di scontri e si trova in una zona di transito delle tifoserie avversarie. La condotta dei tre uomini, quindi, non è stata rispettosa dell’esigenza di evitare i contatti pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico.
La Corte di legittimità, inoltre, non accoglie la richiesta di una riduzione di pena condividendo la considerazione del giudice di appello: l’episodio contestato era una recidiva della violazione e la condotta era grave, avendo i tre tifosi rivolto gesti di scherno alle forze dell’ordine e stazionato per un’ulteriore ora nella zona che non avrebbero dovuto frequentare. La Corte, tuttavia, ammette il ricorso con il quale i sostenitori del Torino avevano chiesto che alla pena detentiva fosse preferita una pena sostitutiva di pubblica utilità e rinvia a una nuova sezione della Corte d’appello torinese per un nuovo giudizio.
Fonte: Il Sole 24 Ore